Permesso a costruire nei centri storici. Niente silenzio assenso

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Permesso a costruire nei centri storici. Niente silenzio assenso

Il procedimento su istanza per il rilascio del permesso a costruire, per la ristrutturazione edilizia di un immobile sito in un centro storico, non può concludersi con la formazione del silenzio assenso da parte dell’Amministrazione interpellata. A chiarirlo il Consiglio di Stato, Sezione quarta, accogliendo le ragioni di due soggetti, che si erano visti negare dal Comune il rilascio del permesso a costruire, per effettuare una ristrutturazione edilizia in zona A (centro storico) del territorio comunale. 

Vincoli paesaggistici o culturali in senso lato. Serve il provvedimento espresso

Si rammenta in proposito che l’art. 20 D.p.r. n. 380/2001 esclude espressamente dall’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso (in materia di permesso a costruire), “i casi in cui sussistono vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali”. Disposizione del tutto coerente, d’altra parte, con l’art. 20 Legge n. 241/1990, che parimenti esclude l’applicazione dell’istituto – per quel che nella specie rileva - agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.

Più in particolare, i menzionati D.p.r. n. 380/2001 (art. 20) e la Legge n. 241/1990 (art. 20), laddove escludono la formazione del silenzio assenso riguardo agli atti e procedimenti relativi al patrimonio culturale e paesaggistico, non intendono riferirsi ai soli casi in cui sussistano vincoli specifici, riguardanti un determinato immobile ovvero una parte di territorio, puntualmente individuati con atti della pubblica amministrazione, ma si riferiscono più in generale a tutte le ipotesi in cui siano presenti nell’ordinamento realtà riconducibili, anche in via generica, al patrimonio culturale e/o paesaggistico.

Devono dunque ritenersi ricomprese in detta ultima tipologia di procedimenti – si legge nella sentenza n. 4516 del 27 settembre 2017 - le domande volte ad ottenere titoli edilizi, come nell’ipotesi de quo, relativi ad immobili situati in zona A del territorio comunale; zona costituita, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 1444/1968 “da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

 

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