Permesso di soggiorno per investitori

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Permesso di soggiorno per investitori

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, ha emanato il Decreto 21 luglio 2017 il quale definisce la procedura volta all’accertamento dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno degli investitori che intendono effettuare una delle attività previste dall’art. 26-bis, comma 1 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Il Decreto prevede che lo straniero interessato deve presentare, ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 26-bis, comma 1 citato, la seguente documentazione:

  • copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
  • documentazione con cui il richiedente dimostra di essere titolare e beneficiario effettivo degli importi da destinare agli investimenti, e che tali importi sono disponibili e trasferibili in Italia;
  • certificazione attestante la provenienza lecita dei fondi costituita da:
    • una dichiarazione resa dal soggetto richiedente in cui si indica la fonte dalla quale provengono i fondi;
    • certificazione di insussistenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti rilasciata dalle autorità competenti dei Paesi diversi dall’Italia nei quali, nei dieci anni precedenti all’invio della candidatura e successivamente al compimento del diciottesimo anno di età, il richiedente ha soggiornato per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi;
  • dichiarazione in cui il richiedente si impegna a utilizzare i fondi entro tre mesi dall’ingresso in Italia per la realizzazione dell’investimento o della donazione e a mantenere l’investimento per almeno due anni. La dichiarazione è corredata da una descrizione delle caratteristiche e dei destinatari dell’investimento o della donazione.

La modulistica relativa alla documentazione è resa disponibile sulla piattaforma web dedicata al programma e la documentazione stessa dovrà sempre essere trasmessa attraverso la medesima piattaforma.

Il procedimento – che prevede verifiche da parte di un Comitato appositamente costituito – si concluderà entro 30 giorni dalla ricezione della domanda ed a seguito dell’emissione del nulla osta, il richiedente dovrà presentare la domanda di visto all’Ufficio consolare competente per territorio.

Il destinatario di visto investitori:

  • entro otto giorni dall’ingresso in Italia, dovrà richiedere alla Questura competente per territorio il rilascio di un permesso di soggiorno per investitori di durata biennale;
  • entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia, dovrà trasmettere alla Segreteria del Comitato la documentazione comprovante l’effettuazione dell’investimento o donazione, per l’intero importo previsto, pena il rigetto della domanda di permesso di soggiorno o revoca il permesso già rilasciato da parte della Questura competente.

Il D.I. 21 luglio 2017 prevede, inoltre, che il detentore di permesso di soggiorno per investitori in scadenza possa richiederne il rinnovo per un periodo ulteriore di tre anni, in presenza di nulla osta del Comitato, attestante il mantenimento dell’investimento.

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