Estesi i reati punibili a querela. Decreto in vigore dal 9 maggio

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Estesi i reati punibili a querela. Decreto in vigore dal 9 maggio

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore il 9 maggio 2018, il Decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018 che, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 103/2017, modifica la disciplina del regime di procedibilità per alcuni reati.

In linea generale, il provvedimento - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2018 - introduce la procedibilità a querela di parte:

  • per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni (con l’eccezione per il delitto di violenza privata);
  • per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale.

Viene fatta salva, comunque, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti di cui all’articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Reati contro la persona

Nel dettaglio, le modifiche riguardano i reati di:

  • Minaccia (articolo 612 del Codice penale): si prevede che possa sempre procedersi a querela (anche in caso di minaccia grave) salvo che in presenza di circostanze aggravanti di cui all’articolo 339 C.p.;
  • Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale: si prevede che nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 615 Codice penale, ossia di abuso consistente nell'introdursi nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, il delitto sia punibile a querela della persona offesa;
  • Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche o di comunicazioni informatiche o telematiche: si prevede che nei casi puniti dal primo comma dell’articolo 617-ter c.p. – ossia la condotta di chi forma falsamente o altera o sopprime il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica – e dal primo comma dell’articolo 617-sexies del codice penale – ossia la condotta di chi forma falsamente ovvero altera o sopprime il contenuto di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico – siano punibili a querela della persona offesa;
  • Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (articolo 619, primo comma, c.p.) o rivelazione del contenuto di corrispondenza (articolo 620 c.p.) commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni: si prevede che i due delitti posti in essere dall'addetto al servizio delle poste siano punibili a querela dell'offeso;

Per questi casi, il decreto prevede che si proceda d'ufficio anche qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Reati contro il patrimonio

A seguire, il decreto interviene apportando alcune modifiche alla procedibilità dei reati di:

  • Truffa (articolo 640 c.p.): si prevede che il delitto sia punibile a querela, salvo che ricorra taluna delle circostanze espressamente indicate nella disposizione - ossia se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità, se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5 c.p. (in caso si sia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) – o, in base alle ultime modifiche, se ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7 (l'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità);
  • Frode informatica (articolo 640- ter c.p.): la punibilità a querela è la regola salvo il caso di ricorrenza delle circostanze già previste per il delitto di truffa ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema e – a seguito della nuova previsione - in presenza delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7 (danno patrimoniale di rilevante gravità).
  • Appropriazione indebita (articolo 646 c.p.): è stato abrogato il terzo comma della disposizione, ai sensi del quale si procedeva d'ufficio “se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61”.

Anche per tutte le dette ipotesi, si prevede espressamente che si proceda d'ufficio in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Disposizioni transitorie: reati commessi prima del decreto, termine per querela dal 9 maggio

Per finire, viene sancito, come disposizione transitoria, che per i reati perseguibili a querela in base alle nuove disposizioni, commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data (ossia dal 9 maggio 2018) se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Inoltre, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa viene informata.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 22 marzo 2018 - Ampliati i casi di procedibilità a querela – Pergolari

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