Possesso di stupefacenti al rientro della pausa pranzo. Non licenziabile il lavoratore

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Possesso di stupefacenti al rientro della pausa pranzo. Non licenziabile il lavoratore

Non comporta il licenziamento del lavoratore il fatto che sia in possesso di una sostanza stupefacente (hashish) al momento del rientro della pausa pranzo fuori dello stabilimento, luogo di lavoro.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 21679 del 5 settembre 2018, ha condiviso le argomentazioni della Corte di appello che, pur ritenendo disciplinarmente rilevante il comportamento tenuto dal lavoratore metalmeccanico, ha sostenuto che:

  • si è trattato di fatto extra-lavorativo della condotta, anche tenendo conto che il lavoratore stava rientrando nello stabilimento;
  • argomentando congruamente, il fatto era assimilabile a quello del rinvenimento del dipendente in stato di manifesta ubriachezza durante l’orario di lavoro, sanzionato con misura conservativa;
  • è escluso, considerando l’insieme delle circostanze oggettive e soggettive, che si fosse irrimediabilmente crinato il vincolo fiduciario in quanto non sussiste la potenziale pregiudizialità derivante al datore di lavoro a seguito del comportamento del dipendente.

Per contro, i magistrati della Cassazione hanno cassato la sentenza di secondo grado nel punto in cui ha ritenuto che il comportamento non rientrasse nell’art. 32 del Ccnl metalmeccanica, che prevede una sanzione conservativa per il lavoratore che commetta “qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dello stabilimento”. Per la Corte territoriale, ad essere interessato dal fatto non era il solo stabilimento ma tutta l’azienda “vista la possibile condivisione del fumo” con altri colleghi di lavoro.

Per la Cassazione, la ricostruzione effettuata è insussistente in quanto non è provata la condivisone del “fumo” con altri colleghi ben potendo il soggetto detenere per consumo personale la sostanza stupefacente.

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