Precisazioni della Cassazione sui rilevamenti del tasso alcolemico

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Di seguito due recenti pronunce della Cassazione penale in materia di guida sotto l'effetto dell'alcol. 

Con la sentenza n. 32055 del 18 agosto 2010, la Corte di legittimità ha confermato il sequestro preventivo emesso dal Gip nei confronti dell'auto di un automobilista il cui evidente stato di ebbrezza era stato confermato con due misurazioni che avevano indicato la presenza di 1,56 g/l di alcol nel sangue. 

Il ricorrente lamentava che i centesimi di litro non avessero alcun rilievo e che, quindi, nella fattispecie esaminata, il tasso alcolemico pari a 1,56 non avrebbe superato la soglia di cui alla lettera C) dell'articolo 186 del Codice stradale; ne derivava che, per il principio del favor rei, il fatto doveva essere qualificato ai sensi dell'art. 186 letteta B) Codice della Strada con conseguente esclusione della confisca. 

Di diverso avviso la Corte di legittimità secondo cui “in assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve quindi affermarsi che l'omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile”. 

Con la seconda decisione, la n. 20064/2010, la Corte di cassazione ha invece spiegato che, in ossequio al principio del favor rei, nel caso in cui le due rilevazioni del tasso alcolemico indichino valori diversi, gli accertatori dovranno prendere in considerazione quella che mostra il tasso più basso. 

Tale disciplina – spiega la Corte - “svolge un ruolo di garanzia, essendo intesa ad evitare che errori dell'apparato o comunque fisiologiche oscillazioni nell'esito nella procedura di misurazione possano erroneamente condurre all'affermazione di responsabilità, o comunque risolversi in senso deteriore per l'imputato, in conseguenza di tale funzione della normativa”.
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