Premi di risultato e welfare aziendale: dalla conversione alla partecipazione

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In un contesto economico – produttivo in continua evoluzione il welfare aziendale, i premi di risultato e i fringe benefit rappresentano sempre più leve strategiche aventi lo scopo di incentivare e coinvolgere i propri dipendenti, migliorando al contempo produttività e clima organizzativo. Tali strumenti costituiscono un valore aggiunto e si presentano come strumenti sempre più apprezzati e ricercati nel panorama lavorativo, sia dai datori di lavoro che dai lavoratori dipendenti.

La ragione dell’evoluzione di tali iniziative datoriali, ormai annotate da quasi un decennio, è evidentemente riconducibile a una chiara esigenza delle parti del rapporto di lavoro di abbattere il c.d. cuneo fiscale. I premi di risultato, così come i fringe benefit e i beni e servizi offerti dal datore di lavoro classificabili nel welfare aziendale, godono di particolari regole di rilevanza fiscale e contributiva e sfuggono, per espressa disposizione normativa, al principio della c.d. onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.

Su tali iniziative punta anche il legislatore, che oltre ad aumentare di anno in anno i limiti di esenzione di talune somme corrisposte, ha recentemente proceduto a varare nuove regole per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.

Premi di risultato detassati

I premi di risultato o premi di produttività che possono essere oggetto di detassazione sono importi variabili della retribuzione riconosciuti ai lavoratori dipendenti a seguito del raggiungimento di obiettivi dell’impresa misurabili e appositamente stabiliti in accordi aziendali o territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La detassazione dei premi di risultato consiste nell’assoggettare l’importo riconosciuto, nei limiti infra riportati, ad un’imposta sostitutiva del 10% – dimezzata al 5% per gli anni dal 2023 al 2027, come da ultimo intervento della legge di Bilancio 2025 – in luogo dell’ordinaria concorrenza delle somme ai fini IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.

Nota Bene
Per l’accesso alla detassazione dei premi di risultato è necessario il raggiungimento di un accordo in sede aziendale o territoriale, sottoscritto ai sensi dell’art. 51, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che individui i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Specificatamente, detti parametri potranno consistere nell’aumento della produzione, in risparmi di fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile, rispetto ad un periodo definito congruo dall’accordo.
Essenziale è che l’obiettivo sia verificabile attraverso indicatori numerici o di altro genere comunque appositamente individuati.
Costituiscono, a titolo esemplificativo, indicatori:
  • il rapporto tra volume della produzione e numero di dipendenti,
  • il rapporto tra il volume d’affari e il numero di dipendenti;
  • il rapporto tra MOL (Margine Operativo Lordo) e il volume d’affari;
  • gli indici di soddisfazione del cliente;
  • la riduzione degli scarti di lavorazione;
  • l'indice percentuale di rispetto dei tempi di consegna;
  • le modifiche organizzative del lavoro, anche ricorrendo al lavoro agile o alla modifica di regimi di orario;
  • il rapporto tra costi effettivi e costi previsti;
  • la riduzione dell’assenteismo;
  • la riduzione degli infortuni;
  • la riduzione dei tempi di commessa o dei consumi; etc.

Tra gli adempimenti da porre in essere per fruire legittimamente della detassazione dei premi di risultato si rammenta il deposito telematico dell’accordo aziendale o territoriale sottoscritto con le OO.SS. dotate della maggiore rappresentatività comparata presso l’ITL territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione.

L’importo massimo del premio di risultato è fissato nella misura di 3.000 euro lordi su base annua, innalzabile a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Quanto al profilo soggettivo del prestatore d’opera, per fruire dell’abbattimento dell’imposizione fiscale mediante l’applicazione della c.d. imposta sostitutiva, il percettore non deve aver conseguito un reddito, nel periodo d’imposta precedente, superiore a 80.000 euro. Si evidenzia che, ai fini di tale limite reddituale, andranno considerati esclusivamente i redditi assoggettati a tassazione ordinaria e non quelli a tassazione separata.

Il regime di detassazione dei premi di risultato è, in ogni caso, opzionabile rispetto ai criteri di imposizione ordinaria, sicché il percettore potrebbe comunque scegliere, laddove più conveniente, la tassazione ordinaria IRPEF, con relative addizionali (ad esempio nei casi in cui le detrazioni azzerino l’imposta).

Nota Bene
Con riferimento al limite di 3.000 euro lordi, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 22 ottobre 2008, n. 59/E, su disciplina analoga, si è espressa ritenendo che, per calcolare il limite massimo di 3.000 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. In tal senso, allora, il limite volgarmente ricondotto a 3.000 euro corrisponde, previa applicazione di apposita formula algebrica, a 3.303,60 euro lordi, a cui detrarre le ritenute previdenziali al 9,19%.

 

Accordo sui premi di risultato e conversione in welfare

Laddove previsto dal contratto di secondo livello, il dipendente può trasformare il premio detassato spettante, anche in misura parziale, in servizi di welfare aziendale, potendo fruire, conseguentemente, dell’abbattimento contributivo e fiscale totale nei limiti di cui all’art. 51, commi 2 e 3, TUIR.

L’eventuale trasformazione, oltre ad operare in regime di esenzione fiscale, consente, infatti, di non assoggettare la somma corrisposta a imposizione contributiva, azzerando – di fatto – il c.d.  cuneo fiscale.

La legge n. 208/2015 ha previsto che le remunerazioni premiali riconducibili al citato regime fiscale speciale agevolato possono essere tramutate, su scelta dei lavoratori, in misure di prestazioni sociali (benefit) e che, in tal caso, godono dell’esenzione sia ai fini fiscali che contributivi nei limiti contemplati dal TUIR. Ciò, salvo che nelle ipotesi di conversione dei premi di risultato nelle seguenti misure di welfare (art. 1, comma 160, legge di Bilancio 2017, che ha introdotto il comma 184-bis all’art. 1, legge di Stabilità 2016), rispetto alle quali non vi sono “limiti” di esenzione:

  • contributi alle forme pensionistiche complementari eccedenti rispetto ai limiti di deducibilità (ai fini fiscali) dal reddito da lavoro dipendente;
  • contributi di assistenza sanitaria anche eccedenti rispetto ai limiti di esenzione previsti dal TUIR;
  • il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Nota Bene
Si rammenta che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o regolamenti aziendali aventi il fine di erogare prestazioni integrative previdenziali e assistenziali sono assoggettate al contributo di solidarietà del 10% sulla quota a carico del datore di lavoro.

Si evidenzia, altresì, che molti accordi, al fine di incentivare la conversione in sistemi di welfare, prevedono un meccanismo di moltiplicazione basato sulla concessione di una percentuale (circa il 10-20%) rispetto al valore effettivo del premio convertito.

Tale scelta è funzionale, oltreché per aumentare l’importo fruibile dal dipendente sulla piattaforma, a ridurre l’onere contributivo a carico del datore di lavoro sul premio di produttività non convertito.

 

PdR non detassato

PdR detassato (2022 – 10%)

PdR detassato (2023/2024/2025/

2026/2027 – 5%)

PdR in beni e servizi di welfare

Importo

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

Ctr.Inps c/lavor. (9,51%)

€ 285,30

€ 285,30

€ 285,30

-

Imponibile IRPEF/Imp.sost.

€ 2.714,70

€ 2.714,70

€ 2.714,70

-

IRPEF netta e incidenza addizionali (28%)

€ 760,11

-

-

-

Imposta sostitutiva

-

€ 271,47

€ 135,73

-

Netto percepito

€ 1.954,59

€ 2.443,23

€ 2.578,97

€ 3.000

In un’ottica più ampia, i percettori di tali benefici dovranno però considerare che l’eventuale scelta di fruire di servizi di welfare, ancorché esenti da imposizione fiscale e contributiva nei limiti sopra citati, farà perdere il diritto a beneficiare della detrazione o deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Invero, laddove, ad esempio, il lavoratore valutasse di convertire il premio spettante in servizi di welfare per far fronte alle rette universitarie dei figli oppure per il rimborso di una prestazione sanitaria rilevante (a franchigia già raggiunta), il costo sostenuto rappresenterebbe un onere detraibile in sede di dichiarazione dei redditi, con conseguente “perdita” della detrazione d’imposta pari al 19%.

Partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese

Con la promulgazione della legge 15 maggio 2025, n. 76, il legislatore ha dato attuazione all’art. 46, della Carta Costituzionale, disciplinando la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione e all’organizzazione, ai profitti e ai risultati delle aziende, individuando forme di promozione e incentivazione della partecipazione stessa.

Correlato al premio di produttività, l’art. 5 della citata novella prevede che, per l’anno 2025 ed in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 182, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (imposta sostitutiva sui premi di produttività pari al 10%), in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili d’impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali ex art. 51, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite dell’importo complessivo soggetto a imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi.

La norma evidenzia, altresì, che restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 183 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208, sicché il datore di lavoro potrà, a sua volta, beneficiare di una riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva ai fini IVS su tali somme, nel limite di 800 euro.

Per il lavoratore, invece, è prevista una esenzione dalla quota contributiva a suo carico.

Quanto ai piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori, il successivo art. 6 prevede che per l’anno 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

QUADRO NORMATIVO

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

Legge 15 maggio 2025, n. 76

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