Premi INAIL: aggiornati interessi di rateazione e sanzioni civili
Pubblicato il 17 marzo 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
A seguito della decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025 della Banca centrale europea, con la quale è stato fissato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP), a decorrere dal 12 marzo 2025, variano, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e e quello per la determinazione delle sanzioni civili.
A ricordarlo è l'INAIL con la circolare n. 22 del 14 marzo 2025.
Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
La circolare INAIL n. 22 del 14 marzo 2025 stabilisce in particolare che per le istanze di rateazione presentate dal 12 marzo 2025, il tasso di interesse applicabile è pari all'8,65%, risultante dalla somma del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (2,65%) e di un'addizionale di 6 punti percentuali, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318.
Le rateazioni già in corso continueranno a seguire i piani di ammortamento stabiliti all’epoca della presentazione delle rispettive istanze, senza variazioni (allegato 2 della circolare INAIL n. 22 del 14 marzo 2025).
Sanzioni civili
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388) ,il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema:
- maggiorato di 5,5 punti. A decorrere dal 12 marzo 2025, la misura della sanzione è pari all’8,15%:
- senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Dal 12 marzo 2025, la misura della sanzione è pari al 2,65%.
L’articolo 116, comma 8, lettera b), della stessa legge prevede sanzioni più elevate nei casi di evasione contributiva, differenziate in base alla tempistica di regolarizzazione e, a decorrere dal 12 marzo 2025, pari a:
- 8,15% se il versamento in unica soluzione è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia;
- 10,15% se il versamento in unica soluzione avviene entro 90 giorni dalla denuncia.
In entrambi i casi, la circolare INAIL n. 22 del 14 marzo 2025 sottolinea che la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza legale.
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, è prevista la riduzione delle sanzioni civili a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese. La delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL del 17 gennaio 2002, n. 1, stabilisce che:
- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP). Pertanto, a decorrere dal 12 marzo 2025, è pari al 2,65%;
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali. A decorrere dal 12 marzo 2025 è pari al 4,65%,
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: