Premi Inail: modifica del tasso di interesse di rateazione e delle sanzioni

Pubblicato il



Premi Inail: modifica del tasso di interesse di rateazione e delle sanzioni

Cambiano dal 10 maggio 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’art. 2, comma 11, D.L. n. 389/89 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, commi 8 e 10, L. n. 388/2000.

La materia è oggetto della circolare Inail n. 16 del 10 maggio 2023, che andiamo ad analizzare.

Tasso di interesse e sanzioni: le nuove misure

Con la decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023, la Banca Centrale europea ha infatti fissato al 3,75% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).

Ne deriva che, a decorrere dal 10 maggio 2023, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili è pari al:

  • 9,75%: interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
  • 9,25%: misura delle sanzioni civili.

Premi Inail: rateazioni

Il pagamento rateale dei debiti per premi assicurativi Inail avviene con l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato del 6%.

Pertanto, sempre dal 10 maggio 2023, ai piani di ammortamento di istanze di rateazione si applica il tasso di interesse del 9,75%, ferme restando le rateazioni in corso.

Sanzioni civili

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione civile annua pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato del 5,5%, fermo restando che la sanzione non può superare il 40% dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Il tasso applicato dal 10 maggio 2023 è quindi pari al 9,25% nelle seguenti ipotesi:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con denuncia spontanea della situazione debitoria o comunque effettuata entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi;
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Procedure concorsuali

Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, previo pagamento integrale dei contributi e delle spese.

A decorrere dal 10 maggio 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7%.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito