Prescrizione esclusa per il coimputato condannato in via definitiva

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Prescrizione esclusa per il coimputato condannato in via definitiva

Il coimputato che non ha impugnato non può beneficiare della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione pronunciata nei confronti dell’altro concorrente nel reato, se la prescrizione medesima sia maturata dopo l’irrevocabilità della sentenza emessa nei suoi confronti. In questo caso, infatti, l'effetto estensivo della pronuncia è escluso.

Così la Corte di cassazione a Sezioni Unite penali, nel rispondere alla questione sollevata dalla Quinta sezione al fine di ottenere chiarimenti in ordine all'effetto estensivo previsto dall’articolo 587 del Codice di procedura penale nel caso di coimputato non impugnante definitivamente condannato.

Contrasto interpretativo risolto dalle Sezioni Unite penali

Nella sentenza n. 3391 del 24 gennaio 2018, i giudici di legittimità hanno ritenuto di aderire alla interpretazione maggioritaria della giurisprudenza, ai sensi della quale il tempo successivo alla pronuncia di una sentenza irrevocabile nei confronti del coimputato non impugnante non può essere riqualificato e computato come tempo di prescrizione in suo favore per effetto della impugnazione altrui.

L'effetto estensivo della pronuncia di prescrizione - si legge nel testo della decisione – “non può riguardare chi ha rinunciato ad avvalersi dello "scorrere del tempo". Difatti, l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" non collegata a vizio di procedura nel comune procedimento ovvero al merito della comune accusa.

Estensione della prescrizione solo prima del passaggio in giudicato della sentenza

Per contro, solo nel caso in cui l'effetto estensivo della prescrizione si sia verificato prima del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante, potrebbe sostenersi che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in suo favore.

Questo in quanto, in questo caso, “non è intervenuta la cesura della sentenza irrevocabile che segna il limite di ogni possibile computo del tempo di prescrizione e la relazione tra imputazione e tempo di prescrizione è ancora in atto per il coimputato non impugnante”.

E’ stata disattesa, in definitiva, la diversa e minoritaria lettura giurisprudenziale, alla quale aveva aderito l’ordinanza di rimessione della Quinta sezione penale, lettura in base alla quale l'estensione al coimputato non impugnante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all'art. 587 citato si produce anche ove detta causa estintiva sia maturata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, in quanto l'unica condizione preclusiva all'effetto estensivo dell'impugnazione sarebbe costituita dalla natura strettamente personale del motivo di impugnazione della sentenza di condanna.

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