Presentazione delle dichiarazioni fiscali al 31 ottobre

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Presentazione delle dichiarazioni fiscali al 31 ottobre

Presentazione delle dichiarazioni fiscali al 31 ottobre

Conseguenze collegate al differimento

 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2017 (pubblicato nella G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) è stato prorogato, al 31 ottobre 2017, il termine di presentazione telematica delle dichiarazioni dei Redditi e IRAP, che dovevano essere presentate entro lo scorso 30 settembre 2017. La proroga riguarda anche i soggetti coinvolti dalle novità in materia di bilancio e dalle disposizioni di coordinamento (D.L. n. 244 del 30.12.2016), per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e IRAP, in luogo dell'originario termine del 30 settembre 2017, era già stato prorogato al 16 ottobre 2017 per mezzo del medesimo D.L. 244/2016.

La proroga determina come conseguenza principale lo slittamento di una serie di scadenze per gli adempimenti, che sono correlati al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (modelli Redditi e Irap) tra i quali:

 

  • l'esercizio o revoca dell'opzione per i regimi fiscali speciali (consolidato fiscale nazionale e mondiale, trasparenza fiscale e tonnage tax);
  • l'esercizio o revoca, nell'ambito del modello Irap, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali;
  • la comunicazione delle opzioni o delle revoche dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili attraverso la presentazione del quadro VO unitamente al modello Redditi 2017, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2017 (relativa al 2016);
  • la redazione e la sottoscrizione dell'inventario;
  • la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

 

La proroga della presentazione

L’adozione della proroga è stata in particolare determinata da una generale richiesta delle varie categorie professionali, che hanno evidenziato agli organi competenti la necessità di uno slittamento delle scadenze fiscali dovuto principalmente alla mole di adempimenti da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta.

Tra le proroghe vi è anche il differimento del modello 770, che da quest’anno torna ad essere riunito e la parte propriamente dichiarativa afferisce i contenuti tipici del modello “ordinario”.

 

Il differimento ha, inoltre, un effetto più generale in quanto fa slittare al 31 ottobre 2017 alcuni adempimenti legati alla presentazione dei dichiarativi come, ad esempio, la rettifica o l’integrazione di una dichiarazione già presentata, con la cosiddetta correttiva nei termini.

 

Il differimento dei termini opera, dunque, con riferimento alla trasmissione telematica:

  • delle dichiarazioni dei Redditi delle persone fisiche (modelli Redditi PF 2017) e delle società di persone e soggetti equiparati (modelli Redditi SP 2017);
  • delle dichiarazioni dei Redditi dei soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (modelli Redditi SC 2017 e ENC 2017);
  • delle dichiarazioni relative alla tassazione consolidata di gruppo, da parte delle società o enti consolidanti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (modelli CNM 2017);
  • delle dichiarazioni Irap da parte di soggetti passivi con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (modelli Irap 2017).

 

In conseguenza della proroga al 31 ottobre 2017, si determina altresì il differimento delle scadenze anche in relazione agli adempimenti e alle fattispecie che sono connessi al termine di presentazione dei modelli Redditi e IRAP.

 

Si segnala in particolare:

  • la trasmissione telematica delle dichiarazioni "correttive nei termini" relative al periodo d'imposta 2016;
  • l'esercizio o la revoca, nell'ambito del modello Redditi, dell'opzione per i regimi fiscali speciali (consolidato fiscale nazionale e mondiale, trasparenza fiscale e tonnage tax);
  • l'esercizio o la revoca, nell'ambito del modello Irap, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali;
  • la regolarizzazione degli adempimenti di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all'accesso a regimi fiscali opzionali (c.d. remissione in bonis);
  • la redazione e la sottoscrizione dell'inventario;
  • la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;
  • la stampa dei registri contabili analogici (libro giornale, registri Iva, scritture ausiliarie di magazzino, ecc.) e la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali;
  • le registrazioni ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori;
  • la presentazione dei modelli Redditi PF 2017 e Irap 2017 da parte degli eredi, per assolvere gli obblighi dichiarativi del defunto.

 

NB! - Il differimento disposto dal DPCM del 26 luglio 2017 ha prolungato, fino al 31 ottobre 2017, il termine entro cui i contribuenti possono presentare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, al fine di rettificare o di integrare i modelli Redditi 2017 e IRAP 2017 già eventualmente trasmessi in precedenza (correttiva nei termini).

 

Opzione per regimi speciali

Per quanto concerne l’opzione per i regimi speciali, si fa presente che il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi:

 

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

 

Tuttavia, anche alla luce delle novità normative, non mutano le modalità con le quali è possibile accedere ai suddetti regimi; in particolare, mediante la compilazione del Quadro OP (Comunicazioni per i regimi opzionali) del modello Redditi è possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione per i citati regimi fiscali.

Le medesime modalità devono essere osservate anche in caso di revoca della scelta originaria, una volta decorso il termine di validità del regime opzionale.

 

Con il differimento del termine di presentazione del modello Redditi SC 2017, entro il 31 ottobre 2017 sarà possibile comunicare l'opzione o la revoca, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, in relazione ai regimi fiscali sopra indicati.

 

Gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono esercitare l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta, ai fini del calcolo dell’Irap, secondo le regole dettate per le società di capitali.

A tale fine, è richiesta un’apposita opzione irrevocabile per tre periodi d'imposta, che senza una revoca formale, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio.

 

NB! - A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, l’opzione è comunicata con la dichiarazione Irap presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.

 

Lo slittamento del termine di presentazione delle dichiarazioni incide anche sulla comunicazione dell’opzione o della revoca a decorrere dal periodo d'imposta 2017, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), con la compilazione del rigo IS35 del modello Irap 2017.

La proroga interessa anche i contribuenti che essendo esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2017 (relativa al 2016), devono comunicare le opzioni o le revoche dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili attraverso il quadro VO, da presentare in via telematica unitamente al modello Redditi 2017.

 

Remissione in bonis

Con la "remissione in bonis" è possibile evitare che dimenticanze relative a comunicazioni e ad adempimenti formali non eseguiti in tempo precludano al contribuente - che in ogni caso è in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma - la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

In caso di omissione dell'obbligo di preventiva comunicazione o di un altro adempimento di carattere formale richiesti per accedere a benefici di natura fiscale e a regimi opzionali, è possibile beneficiare della sanatoria effettuando la comunicazione o eseguendo l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando un'apposita sanzione:

 

  • se le violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all'applicazione del regime opzionale senza averne diritto non sono ancora state contestate dall'Amministrazione finanziaria;
  • se non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
  • in presenza dei "requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento", che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l'assolvimento dell'adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici previsti.

 

NB! - Per "prima dichiarazione utile" si deve intendere la prima dichiarazione il cui termine di presentazione scade dopo quello previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento.

 

Per effetto del differimento del termine di presentazione delle dichiarazioni, i contribuenti possono avvalersi, entro il prossimo 31 ottobre 2017, del citato istituto della remissione in bonis per sanare - in presenza delle previste condizioni - le dimenticanze relative a comunicazioni e ad adempimenti formali non eseguiti in precedenza e propedeutici ad accedere a regimi opzionali o a benefici fiscali relativi alle imposte dirette e all'IRAP (è il caso, ad esempio, dell’omessa presentazione del modello EAS).

 

Il Modello EAS

La comunicazione dei dati, rilevanti ai fini fiscali, effettuata con il modello EAS costituisce un onere per i soggetti interessati poiché l’omessa presentazione entro i termini previsti (60 giorni dalla costituzione, ovvero entro il 31 marzo dell'anno successivo in caso di modifiche intervenute) comporta l’inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati.

Per evitare la preclusione al regime fiscale di favore, coloro che non hanno provveduto nei termini, all’invio della comunicazione, possono beneficiare della “remissione in bonis”.

Con riferimento agli enti associativi in possesso dei requisiti richiesti dalla norma e che non hanno inviato il Modello EAS entro i termini previsti, questi sono comunque ammessi ai benefici fiscali loro riservati se hanno:

 

  • inoltrato il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ovvero (ora) entro il 31 ottobre 2017 (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione);
  • versato contestualmente una sanzione pari a 250 euro (importo non oggetto di ravvedimento).

 

NB! - Si dovrà sempre verificare che il termine dei 60 giorni sia scaduto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 2017, in quanto in caso contrario, si potrà regolarizzare l’adempimento entro il termine della dichiarazione successiva (ovvero nel 2018).

 

Redazione libro inventari

Tra gli adempimenti previsti per le imprese, vi è la redazione e la sottoscrizione dell’inventario dell’anno precedente entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il differimento del termine di presentazione comporta per i soggetti “solari” l’effettuazione di tale adempimento relativo all’anno 2016 entro il prossimo 31 ottobre.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2217 C.c. e dell'art. 15 del DPR 600/73, il libro inventari deve essere:

 

  • sottoscritto dall'imprenditore o dal rappresentante legale della società o ente;
  • redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e, successivamente, ogni anno entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei Redditi.

 

Anche l’adempimento relativo al registro dei beni ammortizzabili, coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, viene prorogato al 31 ottobre 2017.

 

Conservazione e stampa di libri e documenti contabili

La conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari segue le disposizioni previste dal D.M. 17 del giugno 2014.

 

La conservazione di libri e documenti contabili può avvenire:

 

  • con modalità tradizionali, ovvero su supporto cartaceo, o attraverso sistemi meccanografici;
  • con sistemi informatici.

 

La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei (nei termini di legge) dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti, da oltre 3 mesi, i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, qualora:

 

  • anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici;
  • vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

 

Anche il processo di conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari deve essere effettuato entro il termine di 3 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46 del 10 aprile 2017, ha chiarito che tale termine deve essere riferito al termine di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi.

 

NB! -Tale termine rimane valido anche per i documenti rilevanti ai fini Iva, anche se a partire dal periodo d'imposta 2016 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e delle dichiarazioni annuali Iva sono disallineati.

 

In definitiva, la proroga al 31 ottobre 2017 del termine di presentazione delle dichiarazioni comporta il rinvio al 31 gennaio 2018 del termine previsto per:

 

  • la stampa dei registri e dei documenti fiscalmente rilevanti tenuti su sistemi meccanografici;
  • concludere il processo di conservazione sostitutiva dei medesimi registri e documenti su supporto informatico.

 

Contabilità semplificata

La proroga al 31 ottobre produce effetti anche con riferimento ai contribuenti che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata, ed entro tale data, tali soggetti devono annotare nei registri tenuti ai fini Iva, oltre alle operazioni soggette a tale imposta:

  • i componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito e relativi ad esempio a:
    • ratei e risconti;
    • fatture da emettere e da ricevere;
    • plusvalenze/minusvalenze;
    • sopravvenienze attive/passive;
    • perdite di beni strumentali;
    • compensi in misura fissa spettanti agli amministratori di Snc e Sas, nonché partecipazione agli utili delle stesse società spettanti ai predetti soggetti, ai dipendenti e agli associati in partecipazione;
    • oneri di utilità sociale;
    • ammortamenti, accantonamenti;
    • accantonamenti di quiescenza e previdenza;
    • spese relative a più esercizi;
  • il valore delle rimanenze, indicando distintamente le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione.

 

Presentazione della dichiarazione da parte degli eredi

A seguito dell’evento morte del contribuente, la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi, sempreché tale obbligo ricorresse in capo al defunto.

La legge (art. 65 D.P.R. 600/73) prevede che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente, o che scadono entro 4 mesi da essa, compresi quindi i termini per la presentazione delle dichiarazioni, sono prorogati di 6 mesi in favore degli eredi.

Nell'ipotesi di proroga dell'originario termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

 

  • lo slittamento del termine di scadenza comporta l'automatico spostamento in avanti del termine previsto;
  • la scadenza dei 6 mesi consentiti da tale norma, può essere stabilita con riguardo al termine prorogato e non a quello originario per la presentazione della dichiarazione.

 

A seguito della proroga della presentazione delle dichiarazioni dei Redditi PF 2017 e IRAP 2017, gli eredi tenuti ad adempiere agli obblighi dichiarativi del de cuius, potranno trasmettere le suddette dichiarazioni:

 

  • entro il 31 ottobre 2017 se il decesso è avvenuto tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2017;
  • entro il 30 aprile 2018, rispetto al 2 aprile 2018, se il decesso è avvenuto tra il 1° luglio 2017 e il 31 ottobre 2017.

 

Ravvedimento operoso

La proroga al 31 ottobre della presentazione dei modelli Redditi 2017 e Irap 2017 produce effetti anche in relazione ai termini previsti per il ravvedimento operoso.

In materia si applicano le disposizioni introdotte dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), che ha ampliato i termini e le modalità per il ravvedimento, con effetto anche per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della legge).

 

Secondo le disposizioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo con la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le "comunicazioni bonarie".

In precedenza, invece, il ravvedimento era precluso qualora la violazione fosse già stata constatata oppure fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, avessero avuto formale conoscenza.

Per effetto della proroga, slitta al 31 ottobre 2017 il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

 

  • l'infedele presentazione dei modelli UNICO 2016, IRAP 2016, CNM 2016, relativi al 2015;
  • l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi e delle ritenute la cui scadenza era fissata nel 2016.

 

Inoltre, per effetto delle novità introdotte dalla citata Legge 190/2014, entro il 31 ottobre potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:

 

  • nell'anno 2015, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

 

Ricordiamo che il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

 

  • il versamento delle imposte non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura pro tempore vigente;
  • il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative;
  • il versamento delle sanzioni ridotte in relazione alle diverse violazioni.

 

Omessa presentazione della dichiarazione

Nel caso in cui non venga rispettata la nuova scadenza, per la presentazione dei dichiarativi 2017 è comunque possibile beneficiare del ravvedimento operoso:

 

  • nei successivi 90 giorni con riduzione delle sanzioni da tardiva dichiarazione ad un decimo del minimo.

 

L'omessa presentazione dei modelli, entro la nuova scadenza del 31 ottobre 2017, potrà essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 29 gennaio 2018 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione).

 

Per adempiere alla regolarizzazione bisognerà:

 

  • presentare la dichiarazione omessa;
  • versare la sanzione per il ritardo (ossia 25,00 euro per ogni modello);
  • versare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte relative al tardivo versamento del saldo e degli acconti o delle ritenute.

 

Presentazione dopo 90 giorni

Se la dichiarazione non è stata presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, questa si considera omessa e le sanzioni previste sono:

 

  • pari a 250 euro se le imposte non sono dovute;
  • comprese tra 120% e 240% delle imposte dovute, con importo minimo di 250 euro.

 

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e prima dell'inizio dell'attività di accertamento sono previste riduzioni, in quanto si applica una sanzione:

 

  • da 150 a 500 euro se non sono dovute imposte;
  • compresa tra il 60% ed il 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.

 

Decorsi i 90 giorni per beneficiare della riduzione delle sanzioni, è comunque necessario trasmettere i modelli omessi e versare le relative imposte in quanto, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l'invio di quella relativa al periodo d'imposta successivo e comunque prima dell'inizio di attività di controllo, è possibile beneficiare:

  • di un generale dimezzamento delle sanzioni amministrative;
  • della eventuale non punibilità per il reato di omessa dichiarazione, previsto se è stata superata la soglia di 50.000,00 euro di imposte (artt. 5 co. 1 e 1-bis e 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, modificati dal D.Lgs. 158/2015).

 

 

Quadro Normativo

D.P.C.M. del 26 luglio 2017

Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015

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