Modello Redditi PF. Prestito convertito in dollari nel quadro RW

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Modello Redditi PF. Prestito convertito in dollari nel quadro RW

La corretta modalità di compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione “REDDITI” Persone Fisiche 2019 e l’applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero sono oggetto della risposta ad interpello n. 386/2019.

Acquisizione di una quota di partecipazione all'interno di un accordo di finanziamento

L’istante rappresenta di aver acquistato delle obbligazioni, tramite un istituto di credito, da una società andata poi in default con conseguente piano di ristrutturazione del debito societario approvato dalla Corte di giustizia. A fronte delle obbligazioni acquistate originariamente, all’istante viene riconosciuto un credito derivante da un “prestito”, convertito da euro in dollari americani, aumentato degli interessi non percepiti. La restituzione del finanziamento e degli interessi avverrà con cadenza annuale per il periodo concordato dalle parti.

L’istante creditore chiede all’Amministrazione finanziaria come adempiere correttamente agli obblighi di:

  • monitoraggio fiscale delle attività estere;

  • pagamento dell’Ivafe.

Quadro RW. Obbligo di monitoraggio fiscale per gli investimenti all’estero

L’Agenzia delle Entrate concorda con il creditore per ciò che riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività estere.

Infatti, come dettato dal Dl n. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute a dare indicazioni dei relativi valori nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

Il Quadro RW, inoltre, a decorrere dal 2013, assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia alla liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) e dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie).

Specifica l’Agenzia che, come già chiarito nella circolare n. 38/E/2013, costituiscono oggetto di monitoraggio fiscale anche i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti tra cui i finanziamenti.

Integrando il caso di specie le caratteristiche tipiche di un contratto di finanziamento, secondo la risposta 386, l’istante è obbligato ad indicare il controvalore in euro del credito “estero” nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, con il codice “7” (“Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti”), e non “14” come indicato dall’istante.

Inoltre, il contribuente potrà segnalare che i relativi redditi saranno percepiti in un successivo periodo d’imposta (indicando il codice “5” nella colonna 18).

Ivafe dovuta a seconda della natura del prestito

Circa il dubbio sul pagamento dell’Ivafe, l’Agenzia ricorda che tale imposta si applica, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, sul valore di talune attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia e che, successivamente, il suo impiego è stato ristretto prevedendone l’applicazione, in misura differenziata, sul valore dei “prodotti finanziari”, dei “conti correnti” e dei “libretti di risparmio” detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia e non più, genericamente, sul valore delle “attività finanziarie”.

Per quanto riguarda la definizione di “prodotti finanziari” si deve rinviare all’articolo 1, comma 1, lettera u), del TUF, che richiama gli “strumenti finanziari”, la cui definizione è contenuta - a sua volta - nel successivo comma 2, che include, tra gli altri, i “valori mobiliari”, per tali intendendosi quelli che possono essere negoziati nel mercato dei capitali.

Con riferimento al caso di specie, quindi, l’Agenzia ritiene che il prestito per qualificarsi come “valore mobiliare” dovrebbe disporre del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali. Solo in questa ipotesi, si qualificherebbe come “prodotto finanziario”, ai sensi dell’articolo 1 del TUF, in relazione al quale l’Ivafe è dovuta con l’aliquota del 2 per mille.

In caso contrario, l’imposta non è dovuta e il contribuente dovrà adempiere esclusivamente agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale provvedendo a barrare l’apposita casella nel quadro RW (colonna 20).

Infine, l’Agenzia ricorda che:

  • se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello “REDDITI” Persone Fisiche, il quadro RW deve essere presentato unitamente a tale modello;

  • se è esonerato dalla dichiarazione dei redditi o abbia utilizzato il modello 730, il quadro RW, per la parte relativa al monitoraggio, deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello “REDDITI” Persone Fisiche.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola 3 giugno del 2019 - Dichiarazione redditi 2019: nuova Guida delle Entrate per le persone fisiche – Moscioni

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