Prevale il salario più elevato

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Sono giunti al ministero del Lavoro molti quesiti sull’apprendistato professionalizzante in merito al fatto che per tale tipologia di contratto sussiste la convivenza di due discipline diverse. Nello specifico, l’associazione Piccola industria della provincia di Piacenza ha posto cinque quesiti a cui il Ministero ha risposto in favore della non commistione tra vecchia e nuova disciplina, in quanto:

- ha ribadito, per il primo quesito riguardante i limiti d’età, ciò che era stato detto nella risposta del 14 ottobre 2005 che per i settori nei quali la contrattazione collettiva non ha regolamentato il nuovo contratto di apprendistato, le aziende non lo possono adottare anche se fanno capo a Regioni che hanno definito l’intero quadro normativo, quindi devono applicare per l’età e la durata le leggi 25/55 e 196/97;

- ha spiegato che la contrattazione a livello provinciale o aziendale non può sostituirsi a quella nazionale, in assenza della quale non è possibile applicare il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, ma si può intervenire sulle modalità di erogazione della formazione una volta che la contrattazione nazionale o regionale abbia definito la durata relativamente alle qualifiche;

- ha chiarito che laddove coesistano in azienda apprendisti regolati in parte con la nuova ed in parte con la vecchia normativa ai fini della durata si deve far prevalere la precedente disciplina del vecchio apprendistato, ma per la retribuzione va fatto riferimento, per il principio del “favor prestatoris”, alle disposizioni del nuovo Ccnl. Per le modalità di erogazione della formazione, se la regione ha definito i profili normativi, nel caso che un contratto sia stipulato con la legge 25/05 e la legge 196/97 si applicano le disposizioni della vecchia disciplina. 

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