Priorità al giudizio immediato

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Di seguito le modifiche relative all’accelerazione dei processi penali, come contenute nel D.L. sicurezza, convertito in legge mercoledì. Il giudizio direttissimo, qualora le indagini non richiedano ulteriori attività del Pm, dovrà divenire la procedura normale e sarà obbligatorio per il Pm sia in caso di arresto in flagraza convalidato, sempre che non vengano pregiudicate le indagini, sia nei casi di confessione o violazione dell’ordine di espulsione dello straniero. Il Pm avrà 30 giorni per decidere se portare l’interessato al dibattimento. In ordine al giudizio immediato, il Pm è obbligato, salvo pregiudizi alle indagini, a farne richiesta al Gip, il quale dovrà pronunciarsi nel termine di 5 giorni. La normativa prevede che tale rito, nei procedimenti che vedano applicata la misura cautelare del carcere, potrà essere richiesto fino a 180 giorni dall’esecuzione della detenzione ma solo dopo la pronuncia del riesame. Il patteggiamento non può essere richiesto in appello, ma sono stati riaperti i termini per richiederne l’applicazione in caso di procedimenti pendenti in primo grado su reati soggetti ad indulto. La richiesta può essere ripresentata se la precedente è stata respinta. La nuova normativa dispone che ai processi per i delitti più gravi o che destino maggiore allarme sociale vada assicurata una formazione dei ruoli ed una trattazione prioritarie. Saranno i dirigenti degli uffici giudiziari a determinare, nel concreto, criteri e modalità di rinvio per i processi soggetti all’indulto; il rinvio potrà, però, essere disposto solo per i procedimenti già iniziati, tenendo conto della gravità e dell’offensività dei fatti per i quali si procede. La sospensione non viene applicata in caso di opposizione dell’imputato.

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