Procedimento disciplinare avvocato Accesso civico negato

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Procedimento disciplinare avvocato Accesso civico negato

Accesso civico negato, se i documenti a cui si intende accedere sono suscettibili di determinare, in caso di accoglimento dell’istanza, un concreto pregiudizio alla privacy.

E’ quanto enunciato, con parere, dal Garante per la protezione dei dati personali, interpellato dal Responsabile trasparenza e prevenzione della corruzione di un Ordine degli Avvocati, cui era pervenuta una richiesta di accesso civico avente ad oggetto “tutti gli atti” relativi ad un procedimento disciplinare concluso nei confronti di un avvocato iscritto a quell'Ordine.

La disciplina di cui al D.lgs. n. 33/2013, c.d. Decreto trasparenza - premette il Garante – prevede che, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente Decreto, pur nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Trattasi del c.d. accesso civico, contemplato dall'art. 5, comma 2 D.Lgs. n. 33/2013.

Concreto pregiudizio alla privacy 

Nell'attuale quadro normativo, pertanto, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico sono pubblici, e chiunque ha diritto a conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli. Fermo restando che l’Amministrazione è in ogni caso tenuta a verificare se l’accesso civico debba essere rifiutato, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.

Orbene nel caso di specie - conclude il Garante con parere del 9 febbraio 2017 – la stessa natura disciplinare del procedimento ai cui atti si intende accedere, sembrerebbe suscettibile di determinare, nel caso di accoglimento dell’istanza, quel “pregiudizio concreto” al diritto alla protezione dei dati personali, tale da legittimare il diniego di accesso, ai sensi dell’art. 5 bis comma 2 D.Lgs. n. 33/2013.

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