Proroghe CIGS per processi riorganizzativi complessi, gestione dei trattamenti

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Proroghe CIGS per processi riorganizzativi complessi, gestione dei trattamenti

L’INPS, con messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018, ha dato il via alla gestione dei trattamenti delle proroghe CIGS per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi, fornendo alle proprie sedi le istruzioni procedurali per la gestione in questione e per il monitoraggio della spesa.

Si rammenta, a tal proposito, che la Legge di Bilancio 2018, con riferimento alla proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, ha stabilito - per gli anni 2018 e 2019 - una deroga ai limiti massimi di durata della CIGS in favore delle aziende con organico superiore a 100 unità lavorative.

La deroga è ammessa per le imprese che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale ed è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • stipula in sede governativa di un accordo presso il Ministero del Lavoro, con la presenza della Regione o delle Regioni interessate;
  • presentazione, da parte dell'impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale - che contemplino specifiche azioni di politiche attive - concordati con la Regione o le Regioni interessate;
  • sussistenza di una delle seguenti ipotesi:

1) il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario (24 mesi);

2) il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale (mediante la ricollocazione delle risorse umane) e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale (24 mesi);

3) il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, intesi a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.

Per le prime due ipotesi, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di 12 mesi, mentre per la terza si ammette un massimo di 6 mesi.

Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

Per quanto concerne le modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro dovranno operare come segue.

Successivamente all’autorizzazione per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L047” avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art. 22-bis”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E607”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria”, presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

Ricorda l’INPS che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Qualora il rilascio dell’autorizzazione avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIG o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’8 febbraio 2018 – Proroga del trattamento CIGS 2018-2019. Necessari accordi in sede governativa – Pichirallo

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