Rafforzamento patrimoniale. I calcoli per il bonus in caso di conferimento

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Rafforzamento patrimoniale. I calcoli per il bonus in caso di conferimento

Al fine dell’accesso al credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese, le Entrate offrono primi chiarimenti sulla determinazione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato.

Nella risposta n. 117 del 17 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate studia il caso del conferimento di ditta individuale in società a responsabilità limitata, in ordine alla possibilità di avvalersi credito d'imposta pari al 20 per cento per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese. La normativa per il credito d’imposta

Con l'articolo 26, comma 4 del DL n. 34/2020 viene riconosciuto un credito d’imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di società danneggiate dal COVID-19, in favore di società di capitali, le quali:

  • presentino per il 2019 un ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro;
  • abbiano subìto, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • deliberino ed eseguano, tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese. Conferimento e determinazione dei ricavi e del fatturato

Il quesito posto all’AF nasce dal fatto che la società è sorta nel 2020 a seguito del conferimento del titolare di una ditta individuale, anche socio della conferitaria.

In merito, si afferma come per la valutazione dei requisiti di accesso è necessario considerare i valori riferibili all'azienda oggetto di trasferimento, sia con riguardo alla soglia massima dei ricavi, sia per quanto concerne il calcolo della contrazione dei ricavi.

In definitiva, per la fruizione del credito il soggetto:

  • ai fini della determinazione della soglia di ricavi, deve considerare i ricavi di cui all’art. 85, comma 1 lett. a) e b), del TUIR, realizzati nel 2019 dalla ditta individuale acquisita tramite il conferimento;
  • ai fini della determinazione della percentuale di riduzione del fatturato, deve confrontare i dati riferibili a marzo e aprile 2020 rispetto al 2019, considerando i ricavi di cui all’art. 85, comma 1 lett. a) e b), del TUIR, relativi alla ditta individuale trasferita.
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