Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: formazione obbligatoria piena

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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: formazione obbligatoria piena

La durata minima dei corsi di formazione obbligatoria per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, stabilita, per legge, in 32 ore, non può essere in nessun caso ridotta. Lo chiarisce la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro con l’interpello n. 3/2023 del 12 giugno 2023.

L’interpello fornisce l’occasione per riepilogare la disciplina dettata dal T.U. della sicurezza sul lavoro in materia di formazione obbligatoria del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o RLS. Cosa prevede nel dettaglio?

Corsi di formazione per RLS: cosa prevede il TU

A regolare la formazione “sufficiente ed adeguata” in materia di salute e sicurezza sul lavoro è l’articolo 37, comma 11, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

Il legislatore, nel citato articolo, fissa, in via generale la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di ciascun lavoratore e, ai commi 10 e 11, definisce le specificità della formazione da erogare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L’RLS, per il ruolo centrale allo stesso attribuito nel sistema sicurezza, ha diritto  a ricevere una formazione particolare vertente sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza e tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Così dispone il comma 10, al quale fa seguito il comma 11 che affida alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità, della durata e dei contenuti specifici della formazione nel rispetto di prestabiliti standard minimi vale a dire:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Si prevede inoltre che la durata minima dei corsi sia di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

Alla contrattazione collettiva nazionale è rimesso inoltre il compito di disciplinare le modalità di assolvimento all’obbligo di aggiornamento periodico per la durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Analogia con la formazione di altre figure della sicurezza?

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, veniamo ora al merito della questione posta dalla Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale.

L’interpellante chiede se, in via analogica con quanto previsto in merito ai corsi di formazione per altre figure della sicurezza sul lavoro,  sia ammissibile anche per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una “assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008” o se invece “la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza”.

Formazione piena e senza sconti

Il Ministero del lavoro, per il tramite della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza, risponde al quesito posto con l’interpello n. 3/2023 del 12 giugno 2023.

La Commissione rimarca l’assoluta inderogabilità delle disposizioni di cui all’articolo 37 del T.U. della sicurezza sul lavoro che, in modo esplicito, fissano la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS, vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Conseguentemente non è ammissibile alcuna riduzione del numero di ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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