RdC, pace contributiva e TFS. Gli ultimi ritocchi al “Decretone”

Pubblicato il



RdC, pace contributiva e TFS. Gli ultimi ritocchi al “Decretone”

Il c.d. “Decretone” (D.L. n. 4/2019), di prossima conversione in legge, prende sempre più forma. Nella giornata di oggi, infatti, è atteso il primo via libera al testo che istituisce il Reddito di Cittadinanza (RdC) e quota 100, a seguito della discussione degli emendamenti presentati nelle settimane scorse. La nuova bozza contiene interessanti novità su più fronti: dalle nuove norme di certificazione del nucleo familiare per gli stranieri extraUE, alle disposizioni anti “furbetti del divorzio”, passando per l’ampliamento dell’arco temporale entro il quale saldare l’onere per chi intendesse aderire alla pace contributiva. Altra novità è prevista per i dipendenti pubblici che richiedono l’anticipo del TFS (Trattamento di Fine Servizio), nel senso dell'innalzamento del limite.

Vediamo nel dettaglio come cambia il “Decretone”, alla luce dei recenti emendamenti approvati.

Reddito di Cittadinanza (RdC), nuovi obblighi per stranieri extraUE

La prima novità riguarda i soggetti provenienti da Paesi extracomunitari. Ai fini del diritto al Reddito di Cittadinanza, questi ultimi dovranno dimostrare non solo di avere una residenza in Italia da almeno 10 anni (nono e decimo in maniera continuativa), ma hanno l’obbligo di presentare apposita documentazione che attesti la composizione del nucleo familiare.

In altri termini, affinché la loro richiesta possa essere accolta, è necessario comprovare la composizione del nucleo familiare. A tal fine, ai cittadini di nazioni non appartenenti all'Unione europea è richiesto l’obbligo di produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare” del nostro Paese.

Tuttavia, sono esclusi dall’obbligo di presentazione della suddetta certificazione tutti coloro che hanno lo status di rifugiato. Si tratta, in particolare, dei soggetti provenienti dall'area extraUE e, nello specifico, da Paesi nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazione richiesta per accedere al sussidio.

A tal fine, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento sarà compito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con quello degli Affari Esteri, definire - con apposito decreto - l'elenco dei Paesi ove non è possibile procurarsi la documentazione necessaria per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini della determinazione dell'ISEE.

Reddito di Cittadinanza (RdC), norme anti “furbetti del divorzio”

Altra novità riguarda i c.d. “furbetti del divorzio”, ossia coloro che si separano in maniera fittizia al fine di ricevere più agevolmente il RdC. La modifica, fanno sapere le forze politiche di maggioranza, si è resa necessaria alla luce del boom di divorzi e cambi di residenza sospetti.

Quindi, per evitare di cadere nella trappola, è stato previsto - per i coniugi separati dal 1° settembre 2018 – l’obbligo di validare l’atto di separazione con apposito verbale della polizia locale.

Reddito di Cittadinanza (RdC), dimissioni volontarie

Sempre in tema di RdC, il Governo è intervenuto sul requisito dell’assenza di dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti la richiesta del sussidio economico. Finora, tale divieto valeva per tutti componenti del nucleo familiare; oggi, con il nuovo emendamento approvato, la limitazione opera solamente per chi richiede la RdC card, non anche nei confronti dei restanti familiari.

Reddito di Cittadinanza (RdC), familiari con disabili

Ultima novità sul RdC riguarda i familiari con disabili. Per quesi ultimi, è stata resa più morbida l’offerta congrua di lavoro. Infatti, i soggetti che hanno nel nucleo familiare un disabile, saranno tenuti ad accettare l’offerta di lavoro solo se entro i primi 100 km dalla loro residenza (prima, il limite era di era 250 km).

Pace contributiva, allungati i termini di rateizzazione

In merito alla pace contributiva, invece, l’emendamento approvato è intervenuto sul versamento dell’onere da sostenere, che può essere effettuato:

  • in unica soluzione;
  • ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30,00 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Ed è proprio su questo punto che s’intende intervenire, allungando da 5 a 10 anni la rateizzazione dell’onere da sostenere. In questo modo, il numero massimo delle rate mensili passerebbero da 60 a 120, per un importo minimo sempre di 30 euro.

Anticipo TFS, aumenta la soglia

In merito al TFS per i dipendenti pubblici, le modifiche vanno nella direzione di ampliare l’importo massimo di anticipo, che passa da 30.000 euro a 45.000 euro.

Si ricorda, a tal proposito, che il meccanismo di funzionamento è molto simile a quello previsto per l’Ape volontario: si tratta, in particolare, di un prestito bancario che dovrà successivamente essere restituito, insieme agli interessi, mediante trattenuta effettuata direttamente dell’INPS al momento dell’erogazione del TFS. Non solo: è possibile godere anche di una detassazione sull’importo anticipato, nella misura dell’1,5%, dell’aliquota Irpef.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 21 febbraio 2019 - Reddito di Cittadinanza (RdC), complicato il riconoscimento per soggetti extraUE – Bonaddio

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito