Recesso a tassazione separata

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Il recesso del socio o l’uscita di un professionista dallo studio associato producono i loro effetti su Unico 2008. La relativa indennità – quadro RM di Unico PF, se è applicabile la tassazione separata; quadro RE per le indennità tassate in via ordinaria - va soggetta (risoluzione n. 142/E) a tassazione separata, ex articolo 17, comma 1, lettera l) del Tuir. Il reddito da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato sulla quota che eccede il conferimento iniziale effettuato dal professionista nonché sulla quota di utili già attribuiti al professionista e da questi tassati per trasparenza.

Quanto alla passività Iva, appare utile rilevare che l’indennità di recesso è esclusa dal campo di sua applicazione, non determinando per il professionista alcun obbligo di fatturazione o registrazione, per via che è l’associazione professionale il soggetto passivo dell’Imposta, risultando essa sola “l’effettiva esercente dell’attività professionale”.

Per essere di fronte ad una disciplina sensibilmente diversa dal recesso del socio dalla società di persone, ove la somma è deducibile per la società e tassabile per il socio, una fattispecie che merita riflessioni differenziate è data dal recesso del collaboratore dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile. L’erogazione di somme per liquidare al collaboratore, in caso di recesso, gli incrementi patrimoniali verificatisi in azienda anche grazie all’apporto lavorativo di questi, non genera costi deducibili per l’impresa, né proventi tassabili per il collaboratore stesso. La lettura del documento di prassi n. 164/E consente di concludere serenamente che il socio ha maggiore convenienza a tassare un capital gain, mentre gli altri soci ne hanno a dirottare gli accordi verso il recesso, ottenendo un immediato beneficio fiscale consistente nella riduzione del reddito loro imputabile per trasparenza. L’Agenzia ammette in capo all’ente erogante, al fine di evitare doppie imposizioni, la deduzione, nella determinazione del reddito societario, delle somme assegnate al socio recedente, per la misura che eccede la quota parte del netto di pertinenza di quest’ultimo. Le somme spettanti in caso di recesso hanno natura di reddito di partecipazione o, più propriamente, di impresa. Pertanto, la tassazione deve seguire le indicazioni generali per tale categoria reddituale, partendo dal criterio di competenza. Due le possibili modalità di tassazione per il socio: se la società esiste da più di cinque anni (requisito di esistenza minima) al momento della comunicazione del recesso, può operare la tassazione separata. Altrimenti, resta l’unica soluzione della tassazione integrale nell’anno.

Gli effetti pratici delle nuove disposizioni (ultima Finanziaria) su Unico 2008 ricadono anche sulla disciplina degli interessi passivi relativi agli immobili-patrimonio, applicabile dal 2008, nel senso che il principio di inerenza – considerato “immanente” nel sistema – trovi applicazione (articolo 109, comma 5, Tuir) agli interessi passivi sostenuti da imprese soggette ad Irpef e da quelle soggette ad Ires, affinché siano evitate ingiustificate disparità di trattamento. Il requisito dell’inerenza andrebbe, quindi, rispettato anche nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso. Appare in ogni caso auspicabile l’intervento interpretativo con chiarimenti ufficiali.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 11 – Più tempo alle società di comodo – Liburdi
  • ItaliaOggi7, p. 11 – Acconto e periodo d’imposta successivo
  • ItaliaOggi7, p. 11 – Società di persone sempre con modelli nuovi

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