Interdittiva antimafia: sospensione fino alla valutazione del prefetto
Pubblicato il 18 luglio 2025
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Interdittiva antimafia e controllo giudiziario: la Corte costituzionale estende la sospensione fino alla rivalutazione prefettizia.
Con la sentenza n. 109 del 17 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del Codice antimafia (D.lgs. n. 159/2011), nella parte in cui non prevede che, in caso di esito positivo del controllo giudiziario, la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia si protragga fino alla definizione del procedimento di aggiornamento da parte del prefetto, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del medesimo decreto.
Contesto normativo e caso concreto
L’art. 34-bis del Codice antimafia disciplina il controllo giudiziario volontario a cui possono accedere le imprese destinatarie di informazione interdittiva antimafia per presunti tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, purché tali condizionamenti risultino occasionali. In tale ipotesi, l’impresa può essere ammessa, su istanza, a un percorso di risanamento sotto vigilanza giudiziaria, beneficiando della sospensione degli effetti interdittivi per tutta la durata della misura.
Nel caso oggetto di giudizio, un’impresa ammessa al controllo giudiziario aveva avviato il procedimento di aggiornamento prefettizio dell’interdittiva prima della scadenza del controllo, poi conclusosi con esito favorevole. Nonostante ciò, in assenza di una nuova valutazione prefettizia, la stazione appaltante ha considerato l’interdittiva nuovamente efficace e ha disposto la risoluzione del contratto di appalto pubblico.
Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Calabria ha ritenuto che la disciplina vigente produca effetti irragionevoli e lesivi della libertà d’impresa, sollevando questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
La decisione della Corte costituzionale
La Corte ha accolto le censure del giudice rimettente, evidenziando come:
- la sospensione dell’interdittiva sia strumentale alla finalità del controllo giudiziario, che mira a consentire il recupero dell’impresa attraverso un percorso monitorato;
- il ripristino automatico degli effetti interdittivi alla scadenza del controllo, prima della conclusione del riesame prefettizio, comprometta gli esiti positivi della misura e possa condurre a una crisi irreversibile dell’attività economica;
- tale assetto normativo risulti irragionevole, in quanto disincentiva le imprese a collaborare con le istituzioni mediante l’accesso volontario al controllo giudiziario.
La Consulta, in definitiva, ha stabilito che, se il controllo giudiziario si conclude con esito favorevole, la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia deve permanere fino alla definizione del riesame da parte del prefetto.
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