Recupero dei compensi per l'avvocato. Competente anche il giudice dove ha sede l’Ordine Professionale

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Con sentenza n. 5810 depositata il 23 marzo 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto il ricorso di un avvocato, avverso l’ordinanza con cui veniva dichiarata l’incompetenza del giudice – su opposizione di controparte - dinnanzi al quale aveva precedentemente richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero di suoi compensi professionali.

La Cassazione, con la pronuncia in esame, ha confermato, nel caso di specie, la competenza del giudice del luogo di iscrizione all’Ordine professionale, dinnanzi al quale l’avvocato ricorrente aveva incardinato il giudizio monitorio.

Non era dunque necessariamente competente – come invece sostenuto da controparte in opposizione e poi confermato dai giudici di merito – il giudice del luogo in cui doveva essere eseguita l’obbligazione in oggetto.

Invero la Legge n. 69/2009 (in materia di riforma del processo civile) non ha disposto alcuna abrogazione né espressa né tacita dei criteri di competenza.

Pertanto, perdurando la vigenza dell’art. 637 c.p.c., deve concludersi – a detta della Cassazione – come nel caso in esame l’avvocato ricorrente abbia chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento delle sue competenze professionali, correttamente avvalendosi del criterio di competenza speciale stabilito da detta norma (per l’appunto il luogo dove ha sede il relativo Consiglio dell’Ordine).
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  • http://www.quotidianogiuridico.it/Civile/recupero_della_parcella_il_foro_competente_puo_essere_quello_in_cui_ha_sede_il_proprio_consiglio_dell_ordine_id1167836_art.aspx

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