Reddito di Cittadinanza, primi chiarimenti dall’INPS

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Reddito di Cittadinanza, primi chiarimenti dall’INPS

Il Reddito di Cittadinanza è compatibile con la NASpI o altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (come, ad esempio, la DIS-COLL). Chiaramente, ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del RdC, gli emolumenti percepiti a titolo di NASpI o DIS-COLL rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE. Il sussidio economico, inoltre, è anche compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, entro certi limiti.

A precisarlo è l’INPS, con la Circolare n. 43 del 20 marzo 2019. Il documento di prassi, che recepisce quanto previsto dal D.L. n. 4/2019, fornisce i primi chiarimenti sul Reddito di Cittadinanza, istituito a decorrere dal mese di aprile 2019.

Reddito di Cittadinanza, cos’è e come richiederlo

Il RdC è una misura di politica attiva del lavoro in favore dei soggetti meno abbienti, al fine di sostenerli economicamente e reinserirli, in fase successiva, nel mondo del lavoro. Oltre al RdC è prevista anche la Pensione di Cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni. Il requisito anagrafico si adegua agli incrementi della speranza di vita.

Il RdC può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese:

  • in modalità telematica, accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • presso gli uffici postali;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscali (CAF).

Reddito di Cittadinanza, requisiti ISEE

Per accedere al beneficio bisogna avere determinati requisiti reddituali e patrimoniali, ossia:

  • un valore dell’ISEE non superiore ad euro 9.360;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 30.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, nonché di ulteriori euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE;
  • un valore del reddito familiare, inclusivo dei trattamenti assistenziali percepiti, inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Altre disposizioni riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto.

Reddito di Cittadinanza, compatibilità con lavoro subordinato

Come precisato in premessa, il RdC è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti. A tal fine, all’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E della stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, compilando in questo caso il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.

In tali ipotesi, il predetto modello andrà compilato tramite i seguenti canali:

  • se la domanda di RdC/PdC è presentata presso i CAF, ovvero telematicamente sul portale www.redditodicittadinanza.gov.it con SPID, il modello “Rdc/PdC – Com Ridotto” può essere compilato contestualmente alla domanda;
  • se la domanda di RdC/PdC è presentata presso Poste Italiane, il modello “Rdc/Pdc Com Ridotto” dovrà essere compilato e trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda presso il CAF.

Nell’ipotesi di svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro, nella misura dell'80%, rileva al fine della determinazione del beneficio.

Sono irrilevanti, invece, ai fini della determinazione di spettanza del beneficio, i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.

Reddito di Cittadinanza, variazioni patrimoniali

Infine, eventuali variazioni patrimoniali dovranno essere comunicate all’INPS entro il 31 gennaio dell'anno seguente (punto modificato da un emendamento approvato in fase di conversione in legge del D.L. n. 4/2019), pena la decadenza dal beneficio.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 6 marzo 2019 - Reddito di Cittadinanza ai nastri di partenza – Bonaddio

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