Reddito ricalcolato dopo l'annullamento

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La Cassazione, con sentenza n. 23521 del 12 settembre scorso, ha precisato che, se la Commissione tributaria centrale abbia annullato con rinvio la decisione di secondo grado per una valutazione estimativa, il giudice del rinvio non può limitarsi a pronunciare l'annullamento dell'atto ma è tenuto alla rideterminazione del reddito, tenendo conto delle nuove valutazioni effettuate.
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