Regime impatriati e smart working con datore estero: chiarimenti Entrate

Pubblicato il



L’Agenzia delle Entrate ha confermato, con la risposta n. 2/2026, che anche i lavoratori che rientrano in Italia e operano in modalità smart working per un datore di lavoro estero possono usufruire del nuovo regime fiscale degli impatriati, a condizione che rispettino determinati requisiti. In particolare, la risposta ad interpello ha precisato che, nel caso di lavoratori impatriati che non sono impiegati da una società italiana, l’agevolazione può essere applicata direttamente nella dichiarazione dei redditi, anche senza l’intervento del sostituto d’imposta.

Il caso del lavoratore impatriato che svolge attività in smart working

L’Agenzia delle Entrate analizza il caso di una lavoratrice laureata in Ingegneria Gestionale e Informatica, trasferitasi nel Regno Unito nel 2020 e iscritta all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) nel 2021. La contribuente, dopo aver lavorato in Inghilterra, ha deciso di rientrare in Italia nel settembre 2025 per intraprendere un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una società con sede legale a Berlino, ma con un ufficio a Milano. Inoltre, l’azienda offre la possibilità di lavorare in modalità smart working, consentendo alla lavoratrice di svolgere la sua attività principalmente dall'Italia.

L’istante chiede conferma all’Agenzia delle Entrate della possibilità di accedere, al momento del rientro in Italia, al regime agevolato per i lavoratori impatriati di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo n. 209/2023, che disciplina le agevolazioni fiscali per i soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

L’istante ritiene di poter fruire del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, a partire dall’anno d’imposta 2025 e per i successivi quattro periodi d’imposta. La lavoratrice evidenzia, inoltre, che il datore di lavoro ha residenza fiscale all’estero e che la società non dispone di una stabile organizzazione in Italia. Per tale motivo, in assenza dell’applicazione delle ritenute fiscali italiane e dello sgravio per impatriati in busta paga, l’istante ritiene di poter applicare autonomamente il regime agevolato in sede di dichiarazione annuale dei redditi, senza necessità dell’intervento di un sostituto d’imposta.

Entrate: sì al regime di favore per l’impatriato in smart working

Nella risposta n. 2 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce in modo sistematico la disciplina del nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo n. 209/2023, come modificato dall’articolo 22, comma 1, della Legge n. 132/2025, richiamando puntualmente requisiti, condizioni e modalità di fruizione del beneficio.

L’Amministrazione finanziaria conferma che il regime consente la tassazione del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo, entro il limite annuo di 600.000 euro, a condizione che il contribuente:

  • si impegni a risiedere fiscalmente in Italia per il periodo richiesto dalla norma;
  • non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il rientro;
  • svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato;
  • sia in possesso di un’elevata qualificazione o specializzazione.

L’Agenzia precisa, inoltre, che il periodo minimo di residenza all’estero è pari a tre anni, ma che tale requisito si estende a sei o sette periodi d’imposta qualora il lavoratore rientri in Italia per prestare attività lavorativa in favore dello stesso datore di lavoro estero, o di un soggetto appartenente allo stesso gruppo, per il quale era stato impiegato prima del trasferimento.

Richiamando i chiarimenti forniti nell’ambito del previgente regime di cui all’articolo 16 del Decreto legislativo n. 147/2015, l’Agenzia ribadisce che sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia anche se corrisposti da un datore di lavoro estero e che l’accesso al beneficio è consentito anche in caso di svolgimento dell’attività in modalità smart working, purché la prestazione lavorativa sia resa prevalentemente nel territorio italiano. Tali principi, già affermati dalla circolare n. 25/2023 e dalla risposta n. 596/2021, sono ritenuti pienamente applicabili anche al nuovo regime.

Con riferimento al caso concreto, l’Amministrazione finanziaria conclude che la lavoratrice, rientrata in Italia alla fine del 2025 e impiegata in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero diverso da quello presso cui aveva lavorato all’estero, potrà accedere al nuovo regime agevolato a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi quattro anni, a condizione che risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Su questo punto emerge la principale differenza rispetto alla posizione dell’istante, la quale riteneva di poter applicare il regime già dall’anno d’imposta 2025. L’Agenzia, invece, individua nel 2026 il primo periodo d’imposta agevolabile, in coerenza con il momento di effettivo trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Infine, l’Agenzia conferma che, qualora il datore di lavoro estero non operi come sostituto d’imposta e non applichi direttamente l’agevolazione in busta paga, il lavoratore potrà comunque fruire del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi, secondo quanto già chiarito dalle circolari n. 17/E del 2017 e n. 33/E del 2020.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito