Regime impatriati. Versamento per proroga dell’agevolazione

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Regime impatriati. Versamento per proroga dell’agevolazione

L’ordinamento italiano riconosce la tassazione agevolata temporanea ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (art. 16, comma 1, D.lgs n. 147/2015) in presenza dei seguenti presupposti:

  • il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, con impegno a risiedervi poi per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente nel territorio italiano.

La legge di bilancio 2021 ha previsto, per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime degli impatriati, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti).

Per fruire di tale beneficio è necessario effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. Sono esclusi gli sportivi professionisti.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 ha fissato le modalità per eseguire il versamento (non è ammessa la compensazione), con il modello F24.

L’estensione per un nuovo quinquennio può essere chiesta da coloro che:

  • hanno almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo;
  • sono proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diventino proprietari entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento.

Lavoratori impatriati: pagamento per prolungamento

La scadenza del 30 giugno 2022 per avvalersi del prolungamento dell’agevolazione riguarda quei lavoratori che hanno terminato il 31 dicembre 2021 il primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015, in possesso dei requisiti per l’estensione per un ulteriore quinquennio dello sconto fiscale.

E’ dovuto l’importo pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, qualora il lavoratore abbia un figlio e sia possessore di un’unità immobiliare;
  • al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, se il lavoratore ha almeno tre figli minorenni, anche in affido, ed è proprietario di un’immobile residenziale.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, specificato che è richiesta, durante la permanenza all'estero, l’iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero essere cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.

Con risoluzione n. 27/2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo utili per beneficiare della proroga di cinque anni del regime speciale agevolato per gli impatriati:

  • 1860 denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019;
  • 1861 denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.

Si richiede, ancora, che il lavoratore titolare di reddito di lavoro dipendente presenti una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente i dati richiesti dal provvedimento agenziale tra cui gli estremi del versamento effettuato.

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