Regime ordinario se manca la forma

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Con sentenza n. 52 del 7 gennaio scorso, la Corte di legittimità ha spiegato che il difetto di forma scritta ad substantiam per la conclusione del contratto di lavoro a tempo parziale preclude al rapporto di produrre gli effetti propri del lavoro a tempo parziale; ne consegue che, in questi casi, deve applicarsi il regime contributivo ordinario.

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