Registrazione atti digitali. Via l’obbligo di copia cartacea

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Registrazione atti digitali. Via l’obbligo di copia cartacea

Novità per il servizio dell’Agenzia delle Entrate “Consegna documenti e istanze”: in data 3 febbraio 2023, nella sezione “Attualità” del sito Fiscooggi, la rivista telematica delle Entrate, è stata pubblicata la notizia secondo cui per gli atti firmati digitalmente, inviati tramite posta elettronica certificata o attraverso il servizio suddetto, la registrazione è automatica.

Pertanto, deve ritenersi decaduto l’obbligo di consegnare all’ufficio una copia cartacea o un supporto (ad esempio, Cd o Dvd) contenente la stessa copia.

Servizio “Consegna documenti e istanze”

Con detto servizio il cittadino in possesso delle credenziali per entrare nell’area riservata del sito dell’Agenzia può inviare documenti e istanze agli uffici della stessa, sia a seguito di una specifica richiesta del Fisco sia spontaneamente.

Inoltre:

  • il servizio può essere utilizzato per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto;
  • è possibile inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno, sia nei formati PDF e TIF/TIFF che PAdES e CAdES (con firma digitale).
  • il canale è sempre aperto.

L’utente può ottenere la ricevuta di protocollazione come quando si reca direttamente in Ufficio. Fornendo l’indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l’avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l’invio non vada a buon fine.

Registrazione degli atti con firma digitale

Per la registrazione degli atti con firma digitale, si può utilizzare:

- la Pec, indirizzata alla direzione provinciale delle Entrate competente;

- il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.

La procedura di registrazione richiede quanto segue:

  • l’atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte;
  • il modello 69, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente,
  • eventuali allegati all’atto da registrare;
  • la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti.

NOTA BENE: Le Entrate comunicano che, dopo la procedura di registrazione suddetta, non è più richiesto consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.  

Ciò non riguarda, però, i casi in cui sia già disponibile una procedura telematica per il tipo e il formato dell’atto da registrare (ad esempio, la cessione di quote di Srl).

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