Regole e deroghe del lavoro stagionale, vademecum sulla corretta gestione

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Regole e deroghe del lavoro stagionale, vademecum sulla corretta gestione

Sono molteplici le deroghe contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per la gestione dei contratti di lavoro a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali. La disciplina, infatti, consente in determinati settori produttivi caratterizzati fisiologicamente da picchi di lavoro, specificatamente individuati dalla normativa di riferimento o dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di derogare alle disposizioni di durata massima, alle causali e correlata incidenza su proroghe e rinnovi, ai limiti numerici nonché al c.d. stop and go.

I contratti a termine sottoscritti nell’ambito di attività stagionali specificatamente individuate dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e da alcuni contratti collettivi, sotto il profilo degli oneri previdenziali, sono esclusi dal finanziamento dell’aliquota NASpI (+1,40%) e, conseguentemente, dall’aumento di quest’ultima per ogni successivo rinnovo di un contratto precedentemente stipulato (+0,5 punti percentuali).

Quali sono le attività stagionali?

Rimanendo, ancora, in attesa del decreto ministeriale esplicitamente previsto dall’art. 21, comma 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le attività stagionali sono individuate dall’allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

In tale elenco, sotto riportato, oltre ad essere individuati specifici settori di riferimento, viene più genericamente riconosciuta la possibilità di attribuire le caratteristiche di stagionalità alle attività svolte da colonie marine, montane e curative, nonché alle attività esercitate da aziende turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.

NOTA BENE: Come chiarito dall’INL nella nota 10 marzo 2021, n. 413, il limite temporale di chiusura previsto dal decreto per le attività turistiche e per le colonie marine, montane o curative, deve intendersi come periodo di inattività rispetto alla c.d. apertura al pubblico. Ciò assunto, le predette aziende potranno comunque avere in forza lavoratori a tempo indeterminato che svolgono prestazioni per le attività preparatorie o programmatorie svolte in periodi di chiusura al pubblico.

Ulteriori attività stagionali sono, altresì, individuate dai CCNL sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il CCNL del commercio/terziario, il CCNL dei pubblici esercizi, il CCNL del settore chimica industria, il CCNL della metalmeccanica industria.

Elenco delle attività – Allegato D.P.R. n. 1525/1963

1. Sgusciatura delle mandorle;

2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine;

3. Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.);

4. Raccolta e spremitura delle olive;

5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino);

6. Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso;

7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.

8. Lavorazione del falasco;

9. Lavorazione del sommacco;

10. Maciullazione e stigliatura della canapa;

11. Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli;

12. Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino;

13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica;

14. Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde;

15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco;

16. Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto;

17. Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero;

18. Scorzatura e marinatura del pesce;

19. Salatura e marinatura del pesce;

20. Pesca e lavorazione del tonno;

21. Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività);

22. Lavorazione delle carni suine;

23. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino;

24. Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori (3);

25. Produzione di liquirizia;

26. Estrazione dell'olio dalle sanse e sua raffinazione;

27. Estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione;

28. Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele;

29. Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo);

30. Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco;

31. Spiumatura della tiffa;

32. Sgranellatura del cotone;

33. Lavatura della paglia per cappelli;

34. Trattura della seta;

35. Estrazione del tannino;

36. Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua;

37. Cave di alta montagna;

38. Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali;

39. Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all'aperto;

40. Cernita insaccamento delle castagne;

41. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole;

42. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi;

43. Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione;

44. Lavaggio e imballaggio della lana;

45. Fiere ed esposizioni;

46. Lavori preparatori della campagna salifera sfangamento canali, ripristino arginature mungitura e clindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura, salinazione movimento di acque, raccolta del sale;

47. Spalatura della neve;

48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi;

49. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita;

50. Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive;

51. Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi;

52. Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.

Contribuzione previdenziale dei lavoratori stagionali

Sebbene sussistano particolari deroghe, di seguito trattate, in materia di obblighi contributivi per i lavoratori stagionali assunti a tempo determinato, è bene precisare – sin d’ora – che, anche in assenza di specifica contribuzione di finanziamento alla NASpI, è fatto comunque salvo il diritto dei lavoratori, che abbiano “perso involontariamente il posto di lavoro”, di percepire l’indennità di disoccupazione.

Proprio con riferimento all’aliquota di finanziamento NASpI, il comma 29, art. 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, esclude dall’ordinario obbligo di contribuzione sussistente per i generali rapporti a tempo determinato, coloro che sono:

  • assunti per lo svolgimento di attività stagionali individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
  • assunti per lo svolgimento di attività stagionali, limitatamente ai periodi contributivi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, definiti da avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Riguardo a tale ultimo punto si rammenta che a seguito delle modifiche operate dall’art. 1, comma 13, lett. a), legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 28 della Legge Fornero, come chiarito anche dall’INPS con la circolare 4 agosto 2020, n. 91, il contributo addizionale NASpI non si applica per i rapporti a tempo determinato, stipulati dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento di attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e/o che, senza soluzione di continuità, trovino conferma in successivi accordi di negoziazione collettiva.

Sostanzialmente, dunque, l’esonero dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità di disoccupazione trova applicazione anche laddove le attività stagionali siano individuate in forza di contratti collettivi sottoscritti anche successivamente al 31 dicembre 2011, purché dalle medesime parti sociali e per il medesimo settore, qualora detti rinnovi contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011.

NOTA BENE: Ai fini dell’esonero dal versamento del contributo NASpI in caso di attività stagionali definite dalle parti sociali sarà necessario ricercare il CCNL vigente al 31 dicembre 2011 e i successivi eventuali rinnovi. Bisognerà, dunque, verificare la sussistenza, rinnovo per rinnovo, delle medesime attività stagionali.

Ai fini dell’esposizione nei flussi di denuncia contributiva, le predette “differenze” contributive nell’ambito dei lavoratori stagionali, dovranno essere evidenziate utilizzando sul campo qualifica3 del lavoratore:

  • il codice “T” per i lavoratori impiegati in attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963;
  • il codice “G” per i lavoratori impiegati in attività stagionali definite da avvisi comuni e da CCNL, stipulati entro il 31 dicembre 2011 o che abbiano previsto, tempo per tempo, le medesime attività stagionali;
  • il codice “S” per gli stagionali “residui”, diversi dai punti sopra indicati.

Naturalmente, il contributo addizionale pari all’1,40% e, conseguente, l’incremento legato ai rinnovi contrattuali, seguirà esclusivamente il predetto codice “S”.

Deroghe contrattuali per l’assunzione di lavoratori stagionali

La generale disciplina dei rapporti a tempo determinato è contenuta negli artt. 19 e ss., decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tra le righe delle molteplici disposizioni in materia, sono contenute espresse deroghe per i rapporti a termine stagionali che consentono di:

  • superare il limite di durata massima di 24  mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro (art. 19, comma 2);
  • prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato senza l’individuazione delle condizioni giustificatrici previste dall’art. 19, comma 1, (art. 21, comma 01);
  • riassumere il lavoratore stagionale senza rispettare il termine di 10 o di 20  giorni c.d. stop and go o periodo cuscinetto, rispettivamente previsto per i rapporti di durata inferiore o superiore a 6 mesi, secondo cui, normalmente, è prevista, invece, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla stipula del “secondo” contratto (art. 21, comma 2);
  • non computare i lavoratori stagionali nel limite complessivo di contratti a tempo determinato previsto dall’art. 23, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, salvo diversamente previsto dal CCNL applicato e dotato della maggiore rappresentatività comparata, fissa al 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, il numero di contratti a termine stipulabili (art. 23, comma 2, lett. c).

NOTA BENE: Indipendentemente dalla fonte che definisce “stagionali” l’attività esercitata dal datore di lavoro, la contrattazione collettiva ex art. 51, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, può individuare ulteriori ipotesi di stagionalità idonee a derogare ai limiti del Testo Unico dei contratti di lavoro. In tal senso si noti che è bene considerare separatamente la disciplina inerente le deroghe agli ordinari contratti di lavoro a termine dalla normativa in materia di esclusione al finanziamento NASpI.

 

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