Reintegra per il licenziamento discriminatorio a prescindere dalla dimensione dell’azienda

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In caso di licenziamento discriminatorio o riconducibile ad altri casi di nullità, oppure dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, la sanzione prescinde sempre dalla dimensione occupazionale dell’azienda e consiste:

- nella reintegra nel posto di lavoro indipendentemente dal motivo formalmente addotto;

- nel diritto al risarcimento del danno non inferiore a dodici mensilità;

- nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- nel diritto all’indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità.

Il parametro di riferimento è l’ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

In caso di licenziamento disciplinare, ovvero per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, in cui sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, la tutela cambia a seconda che il datore di lavoro raggiunga o meno i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, commi 8 e 9, Legge n. 300/1970.
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