Resistenza a pubblico ufficiale solo se questo sta compiendo un atto d'ufficio

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Secondo la sentenza n. 34345 del 2010 della Corte di cassazione sezione penale, non sussiste il reato, ex articolo 337 del codice penale, di resistenza a pubblico ufficiale se l'imputato reagisce in maniera violenta ma non impedisce al soggetto di compiere l'atto previsto dalla norma.

Il fatto riguardava il fermo, durante un pattugliamento notturno, di un uomo su cui pendeva il divieto di tornare nella capitale; costui, in sede di accertamento delle generalità, aveva aggredito i militari e da lì era stata chiesta la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. I magistrati di cassazione hanno assolto l'uomo dal reato contestatogli rilevando come, per l'esistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, necessita che il reo si opponga allo svolgimento dell'atto di ufficio.

Nel fatto concreto l'escandescenza dell'uomo non aveva impedito all'agente di compiere l'atto richiesto. L'uomo poteva essere condannato per lesioni qualora fosse stata presentata querela della parte offesa.
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