Responsabilità della banca con competenza nel luogo del danno

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Nelle azioni di responsabilità esperite da un investitore contro l’emittente di titoli obbligazionari fondate sul prospetto nonché sulla violazione di obblighi di informazione degli investitori imposti per legge, che non siano riconducibili alla nozione di "materia contrattuale", la competenza appartiene al giudice del domicilio del ricorrente, qualora il danno lamentato si sia verificato direttamente sul suo conto corrente bancario, presso una banca avente sede nell’ambito di competenza territoriale di tale giudice.

Alle stesse è, infatti, applicabile l’art. 5, punto 3 Regolamento n. 44/2001 che disciplina la competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi.

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 28 gennaio 2015 pronunciata relativamente alla causa C-375/13, con la quale è stata data interpretazione ad alcuni articoli del Regolamento CE n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Il fatto da cui origina la questione, riguarda la domanda di risarcimento danni avanzata da un investitore domiciliato a Vienna nei confronti di una banca avente sede a Londra, per presunta responsabilità contrattuale, precontrattuale e per fatto illecito, in merito alla svalutazione di un investimento che il ricorrente avrebbe effettuato mediante strumenti finanziari emessi dalla banca medesima.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 38 - Banche: decide il giudice del luogo dove c’è il danno - Castellaneta

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