Responsabilità professionale. Risarciti solo i danni effettivamente prodotti

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La preventiva verifica della libertà e della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanza dei pubblici registri, attraverso la loro visura, rappresenta, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, un obbligo in capo al notaio a cui venga chiesta la stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare derivante dall'incarico conferitogli dal cliente.

Ne consegue che l'inosservanza di tale obbligo dà luogo a responsabilità ex contractu del professionista per inadempimento della prestazione d'opera intellettuale demandatagli.

Ciò posto, è indubitabile che l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri obblighi può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato.

Ed ai fini di accertare tale danno occorre valutare in quale situazione economica si sarebbe trovato il cliente qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.

Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il cliente abbia corrisposto la maggior parte della somma destinata all'acquisto prima della stipula del definitivo, la responsabilità del notaio per non aver visionato gli atti catastali e non aver verificato l'esistenza di iscrizioni ipotecarie è da ritenersi limitata alla cifra residua.

In questo caso, infatti, va considerato che al momento del rogito buona parte del pregiudizio si era già irreversibilmente prodotta.

E' questo il contenuto della sentenza di Cassazione n. 18244 del 26 agosto 2014.
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