Responsabilità sanitaria per omessa o insufficiente informativa

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Responsabilità sanitaria per omessa o insufficiente informativa

La Corte di cassazione, negli ultimi giorni, ha enunciato alcuni importanti principi sulla tematica della responsabilità sanitaria e del consenso informato.

Obblighi informativi del medico

Si segnala, in primo luogo, una sentenza depositata il 15 novembre 2019, la n. 29709, con cui la Suprema corte è tornata sugli obblighi informativi posti a carico degli esercenti le professioni sanitarie nell’espletamento delle proprie attività nei confronti dei pazienti.

In questa decisione, la Suprema corte ha ribadito che, al di fuori delle eccezioni previste dall’ordinamento, il medico ha sempre l’obbligo di informare, in modo completo e adeguato, la persona su cui si appresta ad espletare la sua attività sanitaria o su cui già l’ha esercitata, sia in forma diagnostica che in forma terapeutica, in quest’ultima ipotesi dovendo rappresentarle le possibili conseguenze e le possibili prosecuzioni di attività diagnostica e/o terapeutica.

L’obbligo del sanitario, in detto contesto, non può essere mai scisso dall’obbligo di espletare correttamente l’attività sanitaria in senso tecnico.

Così, il dottore che ha eseguito in modo corretto la sua attività sanitaria in senso tecnico ma non ha fornito l’adeguata informazione alla persona interessata è sempre inadempiente nella responsabilità contrattuale, mentre in quella extracontrattuale viola sempre il diritto costituzionale di autodeterminazione, limite della sua autonomia professionale.

Tutto ciò salvi, come accennato, i casi eccezionali di intervento urgente senza possibilità di informare alcuno, neppure incaricato dalla persona che ne ha necessità o comunque ad essa prossimo o i casi specifici stabiliti dalla legge ai sensi dell’articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Gravidanza. Medico non approfondisce Tri-test? Colpevole per nascituro Down

Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, è stato ritenuto come colpevolmente responsabile un medico che, dopo l’effettuazione di un cosiddetto tri-test su una donna in gravidanza, non aveva sviluppato e doverosamente approfondito, con ulteriori mezzi diagnostici (come l’amniocentesi), le relative risultanze che avevano segnalato un rischio superiore al normale di sindrome di Down.

Il sanitario, inoltre, non aveva nemmeno informato la persona interessata dell’esistenza di tali ulteriori mezzi, dei ben ampi margini di errore e sui pro e contro dell’eventuale approfondimento.

Ipotesi, questa, in cui la condotta del medico non poteva - a detta della Cassazione – non definirsi colposa, in quanto egli, negligentemente ed imprudentemente, non aveva adempiuto agli obblighi informativi prescritti.

Per quanto riguarda il danno alla salute - ha concluso la Corte - esso può configurarsi quando il nascituro venga alla luce affetto da patologie che avrebbero potuto essere identificate con i mezzi diagnostici citati e quando ciò alteri l’equilibrio psicofisico della persona non informata, ad esempio cagionandole una sindrome depressiva.

Dovere informativo inadempiuto: danni a salute e autodeterminazione

Alcuni giorni indietro, in un’ulteriore decisione di legittimità – Corte di cassazione n. 28985 dell’11 novembre 2019 - erano state rese precisazioni in ordine ai tipi di danni che possono conseguire dalla violazione, da parte del medico, del dovere di informare i pazienti nonché sulle possibili situazioni che possono prospettarsi in conseguenza di un’omessa o insufficiente informazione.

Formulando un articolato principio di diritto, la Suprema corte ha quindi evidenziato che, a seguito di queste condotte, possono prodursi due tipi di danno:

  • un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente – sul quale grava il relativo onere probatorio – se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento;
  • un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione al diritto alla salute.
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