Turismo, procedura per restituzione aiuti Covid eccedenti. Pubblicate le Faq

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Turismo, procedura per restituzione aiuti Covid eccedenti. Pubblicate le Faq

Sono state numerose, in epoca di pandemia da Covid, le disposizioni emanate in materia di aiuti di stato a sostegno del comparto turistico, quali: agenzie di viaggio, tour operator, agenzie di animazione per feste, accompagnatori turistici, musei ed altri luoghi di cultura, strutture ricettive turistico -alberghiere, gestori di siti speleologici e grotte.

Visto la varietà di norme che si sono susseguite, alcuni soggetti hanno beneficiato di un ammontare di risorse maggiore di quello spettante; si è disposta, quindi, la restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente il massimale.

NOTA BENE: Il 1° dicembre 2023 sono state rese note le Faq del ministero del Turismo sulle modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni degli aiuti di stato eccedenti i massimali. Specificati, in particolare, i dubbi su accesso e autenticazione, dati del richiedente, requisiti, massimali e modalità di collocazione degli aiuti e convalida.

Recupero degli aiuti eccedenti

Con la pubblicazione della legge di bilancio 2023, sono state disposte le norme per la restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante al beneficiario (art. 1, commi 597, 598 e 599, L. n. 197/2022).

Per l’attuazione, il ministero del Turismo, di concerto con quello dell’Economia, ha pubblicato il decreto 20852 del 21 settembre 2023 – disponibile sul sito in data 13 novembre 2023 – contenente le modalità di monitoraggio e recupero degli aiuti di Stato corrisposti in eccedenza dei massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19».

A seguire, il ministero ha emanato il provvedimento - in data 15 novembre 2023 - relativo alle modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti.

Si tratta, in particolare, degli aiuti di Stato previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) articolo 6-bis, commi 3 e 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Più nello specifico sono:

  • pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021,
  • pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021,
  • pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.

Procedura di recupero degli aiuti eccedenti

Il ministero del Turismo comunica che, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti, i beneficiari di tali aiuti sono tenuti a presentare al medesimo ministero un’autocertificazione attestante l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla comunicazione suddetta.

NOTA BENE: L'autocertificazione va inviata dal 16 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023, ore 12.00.

A fornire le istruzioni per la trasmissione della suddetta autocertificazione è intervenuto il provvedimento del 15 novembre 2023 – prot. 0030177/23.

Questo stabilisce che le autocertificazioni vanno presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al link istanze.ministeroturismo.gov.it.

Ai soggetti che avranno inoltrato l’autocertificazione firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale, sarà rilasciata una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.

Al termine della procedura, sarà fornito - con decreto del Segretariato Generale del Ministero del Turismo - l’elenco finale di tutti i soggetti che dovranno provvedere alla restituzione volontaria degli aiuti fruiti oltre i massimali.

Ulteriori istruzioni

Qualora emerga che l'importo dell'aiuto ecceda il massimale spettante, il beneficiario deve restituirlo volontariamente entro il 30 giugno 2024, aggiungendo gli interessi calcolati ai sensi del regolamento (CE) 794/2004 ma senza applicazione di sanzioni.

Se il beneficiario non provvede in via volontaria, l’importo verrà detratto, senza applicazione di sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti o successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall’impresa.

Ancora, se non ci sono aiuti da percepire o se l'ammontare del nuovo aiuto non è sufficiente a garantire il completo recupero, va effettuato il riversamento dell’importo entro il 31 gennaio 2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell'integrale restituzione.

Aiuti di Stato, pubblicate le Faq

Il Ministero del Turismo, in data 1 dicembre 2023, ha pubblicato le Faq relative alle modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 final.

E’ specificato che:

  • la piattaforma è raggiungibile al seguente link: https://istanze.ministeroturismo.gov.it/;
  • è possibile accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE. Non è previsto per questo Provvedimento l’accesso al sistema tramite CNS;
  • non è obbligatorio avere un intermediario: l’autocertificazione può essere compilata e inviata direttamente dal titolare/rappresentante legale dell’impresa;
  • sono tenuti a presentare l’autocertificazione solamente gli operatori che hanno superato i massimali previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni;
  • al termine della procedura l’autocertificazione deve essere firmata digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell’impresa;
  • in caso di delega l’autocertificazione deve essere firmata digitalmente dal delegante (titolare o rappresentante legale).
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