Revisione delle condizioni di separazione solo per fatti nuovi

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La Cassazione, con sentenza n. 14093 dello scorso 17 giugno, ha rigettato la domanda di revisione delle condizioni di separazione avanzata da una donna alla quale l'ex marito, costituendosi nel giudizio di separazione, aveva tenuto celate le proprie reali condizioni economiche. I giudici di legittimità, in particolare, hanno spiegato che, in sede di revisione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, non possono essere presi in considerazione, “non soltanto i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, ma neppure tutti quei fatti, preesistenti o coevi alla determinazione all'assegno di mantenimento, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede”. Ed infatti, le determinazioni adottate in sede di separazione, continua la Corte, possono essere riviste solo in presenza di fatti nuovi e sopravvenuti modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza viene emessa.

Eleonora Pergolari
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  • ItaliaOggi, p. 26 – L'accordo con l'inganno non consente modifiche

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