Revisori enti locali. Consiglio di Stato, sì al decreto di riforma

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Revisori enti locali. Consiglio di Stato, sì al decreto di riforma

Il Consiglio di Stato, in data 18 ottobre, ha reso il proprio parere sullo Schema di regolamento modificativo del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante “Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario”.

Il parere è stato favorevole anche se accompagnato da alcune considerazioni sul testo, tra cui la condizione che il Ministero dell’Interno provveda ad acquisire sullo schema di decreto il parere della Conferenza Unificata, con l’obbligo di ritrasmettere al Consiglio il suddetto schema solo nel caso in cui siano introdotte nel testo modifiche sostanziali e rilevanti.

Il Consiglio di Stato, dunque, ritiene che le modifiche apportate si inquadrino correttamente nell’ambito dei principi dettati dal legislatore risultando proporzionate e ragionevoli (parere n. 2636 del 18/10/2019).

Schema di riforma, elenco e modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali

Il Ministero dell’Interno ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante “Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario”.

Il percorso messo a punto dal Ministero, con le principali novità che verrebbero introdotte nel DM n. 23 del 2012, mira a consolidare i requisiti di indipendenza e professionalità dell'organo di revisione, focalizzandosi principalmente su alcuni aspetti, quali:

  • l'innalzamento dei requisiti necessari per assumere l’incarico di revisore dei conti negli enti minori, con l’aumento da dieci a venti dei previsti crediti formativi e l’introduzione del requisito di una preliminare qualificazione professionale consistente nell'aver prestato presso un ente locale, per almeno diciotto mesi, un incarico di collaborazione o di responsabile del servizio finanziario, ovvero per almeno tre anni un incarico di revisore;

  • la creazione di una quarta fascia per Comuni con più di 50mila abitanti, le Province e le Città metropolitane, con la previsione di specifici requisiti, formativi e professionali, appositamente differenziati rispetto a quelli delle altre fasce;

  • l’inserimento di un test nazionale organizzato direttamente dal Ministero;

  • l’apporto di modifiche all'algoritmo di estrazione per rafforzare le probabilità di estrazione di coloro che non sono mai stati estratti o che non hanno incarichi al momento dell'estrazione.

Riguardo all’innalzamento della soglia idoneativa,  essa è giustificata dal Ministero proprio per la necessità di garantire il possesso di un più elevato profilo formativo e professionale dei soggetti destinati allo svolgimento delle funzioni di revisione contabile nei piccoli Comuni in veste monocratica, con obbiettiva, maggiore esposizione.

Il Consiglio di Stato ha approvato le suddette modifiche, ritenendo che le stesse evitino, tra l’altro, un impatto illegittimo su situazioni giuridiche soggettive di privati che, essendo oggi titolati a far parte degli organismi di revisione, potrebbero esserne esclusi in applicazione dei nuovi criteri.

Le modifiche vagliate dal Consiglio di Stato, inoltre, sono molto importanti perché alcune potrebbero essere estese anche ad altri ambiti. Per esempio, il sistema di estrazione a sorte dall'elenco dei revisori degli enti locali potrebbe essere utilizzato anche, a seguito di richiesta alla Prefettura di competenza, da parte degli enti e/o organismi partecipati o controllati dagli enti locali, per la scelta dell'organo di revisione contabile.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 19 novembre 2019 - Cndcec. Enti locali, pubblicato il parere dell’organo di revisione – G. Lupoi

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