Revoca del licenziamento collettivo per omesso confronto con il sindacato

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Revoca del licenziamento collettivo per omesso confronto con il sindacato

Accolto, dal Tribunale di Firenze, il ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori promosso da un sindacato ai fini della rimozione degli effetti delle condotte, ritenute antisindacali, tenute da una Spa.

Alla società era stato contestato di aver omesso, nell’ambito del procedimento per licenziamento collettivo dalla stessa avviato, le procedure di consultazione e confronto previste dal CCNL applicabile, nonché dagli specifici accordi sindacali siglati con il sindacato ricorrente, e di aver, compiuto, in tale contesto, una serrata offensiva, collocando tutti i dipendenti in ferie/permesso o aspettativa.

L’organizzazione sindacale, nella specie, aveva avuto notizia della volontà dell'azienda di cessazione definitiva dell'attività produttiva, con conseguente necessaria cessazione di tutti i contratti di lavoro in essere, solo a seguito della ricezione della lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo.

Il sindacato, ossia, era stato messo davanti al fatto compiuto e privato della facoltà di intervenire sull'iter di formazione della decisione datoriale, con evidente violazione dei suoi diritti.

Nessuna procedura di consultazione, comportamento antisindacale 

La domanda è stata ritenuta fondata dal Tribunale fiorentino, pronunciatosi, nella vicenda in esame, con decreto datato 20 settembre 2021(r.g. n. 1685/2021).

Accertata l'antisindacalità delle condotte poste in essere dalla parte datoriale, il giudice del lavoro ha condannato quest’ultima a revocare la lettera di apertura del procedimento ex L. 223/91 nonché a porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dalla contrattazione collettiva e dal menzionato accordo aziendale.

Secondo il Tribunale, pur non essendo in discussione la discrezionalità dell'imprenditore rispetto alla decisione di cessare l'attività di impresa, la scelta imprenditoriale deve essere attuata con modalità rispettose dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché del ruolo e delle prerogative dell’organizzazione sindacale.

Nella vicenda in oggetto, la società datrice, decidendo l'immediata cessazione della produzione, aveva contestualmente deciso di rifiutare la prestazione lavorativa dei 422 dipendenti, senza addurre una specifica ragione che imponesse o comunque rendesse opportuno il predetto rifiuto.

Per quel che riguardava, poi, il rispetto del ruolo del sindacato, era significativa la chiusura di 24 ore per "par collettivo", concordata con motivazione che si era rivelata in seguito pretestuosa e artatamente programmata.

Il comportamento antisindacale accertato, in definitiva, era consistito nell'aver impedito al sindacato di interloquire, come era suo diritto, nella delicata fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell'attività di impresa.

In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che la rimozione degli effetti di tale comportamento implicasse l'obbligo per l'azienda di rinnovare correttamente l'informativa omessa e, quale ulteriore e necessitata conseguenza, l'obbligo di revoca della procedura ex L. n. 223/91 iniziata sulla base di una decisione presa in assenza del confronto, necessario anche se non vincolante, con il sindacato.

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