Ricadute della sentenza che dà natura presuntiva dell’esistenza e inerenza dei costi alla certificazione del bilancio dei soggetti Ias

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La sentenza n. 5926 del 12 marzo 2009 emessa dalla Corte di cassazione è oggetto di riflessioni circa gli effetti che produce.

Si ricorda che, nell’accogliere il ricorso contro l’Amministrazione che disconosceva alcuni costi di manutenzione da svariati milioni di una compagnia aerea con casa madre ad Hong Kong ma sede in Italia, la Cassazione ha chiarito che la relazione della società di revisione prova i costi in bilancio delle grandi aziende.

Così il Fisco deve ritenere valide le deduzioni dei costi se e nella misura in cui risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all’esercizio di competenza, a meno che non riesca a provare l’errore del revisore (con documenti che “dimostrano il carattere omissivo del comportamento del revisore, quelli che, pur tributariamente rilevanti, non siano stati oggetto di valutazione da parte del revisore, quelli che sono stati occultati e quelli che consentono di provare i travisamenti del controllo”).

La certificazione del bilancio dei soggetti Ias, dunque, ha natura presuntiva dell’esistenza e inerenza dei costi iscritti in bilancio ai fini Ires e Iva senza che sia necessario documentare i costi singolarmente ricompresi.

Per quanto evidenziato potrebbe essere ipotizzato un coinvolgimento del revisore nell’applicazione delle sanzioni tributarie per l’infedele dichiarazione o omesso versamento da parte del contribuente revisionato dato il condizionamento che le risultanze contabili operano per i soggetti Ias nel calcolo dell’imponibile: il Dlgs 472/97, infatti, all’art. 11 comma 2 ammette la prova che l’autore dell’illecito possa essere diverso da chi ha materialmente compiuto l’atto.
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