Riforma della previdenza complementare nella legge sulla concorrenza

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Riforma della previdenza complementare nella legge sulla concorrenza

In materia di previdenza complementare, la legge sulla concorrenza (art. 1, commi 38 e 39) prevede alcune importanti novità.

In primis è previsto che i contratti collettivi, anche aziendali, possano stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare alla previdenza complementare; il conferimento sarà totale in assenza di tale indicazione da parte della contrattazione collettiva.

Ancora è previsto che i fondi pensione, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, consentano l’accesso alle prestazioni pensionistiche o parti di esse con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Le prestazioni pensionistiche potranno essere erogate, anche sotto forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.

Tuttavia, gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari potranno innalzare l'anticipo fino a un massimo di dieci anni.

Interessante è anche la previsione per cui il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ed a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, non può essere esercitato nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari.

Inoltre, con la finalità di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive ed al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dovrà convocare  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un tavolo di consultazione cui parteciperanno le Organizzazioni Sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché gli esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

  1. revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;
  2. fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;
  3. individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;
  4. individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.
Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 21 agosto 2017 – Legge su mercato e concorrenza, in Gazzetta – Pergolari

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