Mediazione civile e commerciale: al via le modifiche

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Mediazione civile e commerciale: al via le modifiche

Aumenta la durata della mediazione, partecipazione da remoto ai procedimenti, impulso alle mediazioni e negoziazioni digitali, procedure escluse dalla sospensione feriale dei termini, requisiti stringenti per gli organismi, abrogate le norme transitorie Covid.

Entra in vigore il 25 gennaio 2025 il Decreto legislativo n. 216 del 27 dicembre 2024, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita".

Il provvedimento - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025 - è stato approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024.

Il testo del Decreto legislativo si compone di 5 articoli.

Mediazione civile e commerciale: le novità del Decreto legislativo

L'articolo 1 introduce modifiche al Decreto legislativo n. 28/2010, che regola la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Mediazione: la durata aumenta a 6 mesi

Tra gli interventi normativi più rilevanti si segnala l'estensione della durata del procedimento di mediazione, che passa da tre a sei mesi.

La nuova disciplina stabilisce esplicitamente la possibilità di ulteriori proroghe, prevedendo che queste possano essere disposte "di volta in volta" per una durata massima di tre mesi.

Tale limite temporale non si applica nei casi in cui la mediazione si svolga nell'ambito di un giudizio già pendente.

Per i giudizi pendenti, infatti, il decreto prevede un limite temporale di sei mesi per il procedimento di mediazione, prorogabile una sola volta per un massimo di tre mesi.

In particolare, quando il giudice rileva l'improcedibilità della causa per mancata attivazione della mediazione o dispone l'esperimento del procedimento, la durata della mediazione è stabilita in sei mesi.

In tali circostanze, il termine può essere prorogato una sola volta per un massimo di tre mesi, a condizione che la proroga sia disposta successivamente all'avvio della mediazione e prima della sua naturale scadenza.

La proroga del termine deve risultare da accordo scritto tra le parti e, nei casi di pendenza del giudizio, deve essere comunicata al giudice di riferimento.

Niente sospensione feriale

Il nuovo testo prevede, inoltre, che il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.

Mediazione fino alla rimessione della causa in decisione

Da segnalare, a seguire, che l'ultimo momento utile in cui il giudice può ordinare l'esperimento di un tentativo di conciliazione coincide con la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, e non più con la fase della precisazione delle conclusioni.

Partecipazione a distanza e mediazione telematica

Un'ulteriore novità riguarda l'introduzione e la regolamentazione della modalità telematica per lo svolgimento delle mediazioni.

In particolare, viene riconosciuta la possibilità di partecipare agli incontri a distanza e da remoto, adeguando il processo alle esigenze di flessibilità e accessibilità.

Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità con le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale.

Al termine del procedimento, il mediatore redige un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo, predisposto per la firma.

Delega a partecipare alla mediazione

Sono quindi disciplinati i requisiti dell’atto con cui un soggetto può essere delegato a partecipare ad un incontro di mediazione.

Il decreto, infatti, pur prevedendo in via generale che le parti partecipino alla mediazione personalmente, ammette la possibilità, in presenza di giustificati motivi, di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

La delega, nei predetti casi, va conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata che deve riportare gli estremi del documento di identità del delegante.

Quando la mediazione riguarda contratti o atti soggetti a trascrizione, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il documento conclusivo della mediazione, infine, deve essere unico e redatto in “formato nativo digitale”.

Mancata partecipazione alla mediazione

Sono modificate, a seguire, le conseguenze processuali della mancata partecipazione alla mediazione.

La nuova normativa prevede che il giudice, nel definire il giudizio, possa condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, qualora la parte stessa non abbia partecipato al primo incontro di mediazione.

Gratuito patrocinio nella mediazione

Il Decreto legislativo reca anche modifiche alle norme sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale.

In primo luogo viene specificato che il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione è assicurato, oltre che al cittadino italiano non abbiente, anche:

  • allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del fatto o rapporto oggetto della mediazione;
  • all’apolide;
  • a enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Tuttavia, qualora il soggetto ammesso al patrocinio scelga un avvocato iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello che comprende territorialmente la sede dell’organismo di mediazione, al legale non competono le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Requisiti Organismi di mediazione

A seguire, sono definiti requisiti più stringenti per garantire la serietà e l'affidabilità degli organismi di mediazione e degli enti di formazione.

I requisiti sono distinti tra enti privati ed enti pubblici:

  • per gli enti privati, è necessario che l'oggetto sociale o lo scopo associativo preveda esclusivamente attività di mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie o formazione nei medesimi ambiti;
  • per gli enti pubblici, invece, è richiesto che le attività di mediazione siano dichiarate compatibili con l'attività istituzionale dell'ente.

Negoziazione assistita

L’articolo 2 del Decreto legislativo, di seguito, reca alcuni interventi correttivi ed integrativi alla disciplina della negoziazione assistita da avvocati.

In primo luogo, si specifica che la convenzione di negoziazione assistita viene conclusa con l'assistenza di almeno un avvocato (anziché uno o più avvocati).

Viene inoltre estesa l'applicazione delle regole relative alla modalità telematica già previste per la mediazione.

Si prevede, altresì, che è sempre ammessa la partecipazione tramite collegamento audiovisivo.

Infine, il decreto dispone l'utilizzo della piattaforma sviluppata dal Consiglio Nazionale Forense per consentire agli avvocati di trasmettere ai rispettivi Consigli dell'Ordine gli accordi raggiunti durante la negoziazione.

Disciplina Covid abrogata

L’articolo 3, a seguire, abroga la disciplina transitoria, dettata nel periodo della pandemia Covid, relativa allo svolgimento di incontri da remoto nell’ambito delle procedure di mediazione.

Norme transitorie

Per finire, l'articolo 4 introduce disposizioni transitorie e finali relative all'applicazione della nuova normativa sulla mediazione.

NOTA BENE: le nuove disposizioni sulla durata dei procedimenti di mediazione si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, purché il verbale conclusivo non sia ancora stato depositato.

Infine, la definizione delle specifiche tecniche per la piattaforma informatica destinata alla gestione del registro degli organismi di mediazione e degli elenchi ministeriali viene affidata a un provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Si allega, per agevolare lo studio e l’analisi delle modifiche introdotte, il documento messo a punto dalla Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF) con il testo a fronte del Decreto Legislativo n. 28/2010 così come modificato a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 216/2024.

Tabella di sintesi delle principali novità

Aspetto Descrizione
Durata del procedimento Aumentata da 3 a 6 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 3 mesi una sola volta.
Sospensione feriale Eliminata per i procedimenti di mediazione.
Partecipazione a distanza Regolata la modalità telematica per gli incontri.
Sanzioni per mancata partecipazione Possibile condanna a una somma equitativa per chi non partecipa al primo incontro.
Requisiti degli organismi Requisiti più stringenti per affidabilità e serietà, differenziati tra enti privati e pubblici.
Disposizioni transitorie Nuove regole su durata mediazione applicabili ai procedimenti in corso, se il verbale conclusivo non è ancora depositato.
Specifiche tecniche Definizione delle specifiche tecniche per piattaforma digitale entro 6 mesi.
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