Riordino della tassazione dei redditi dei terreni: primi chiarimenti
Pubblicato il 18 settembre 2025
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Con la circolare 12/E/2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative in materia di riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni, così come disposto dal decreto legislativo n. 192/2024 (cd. decreto di "Riforma dell'Irpef e dell'Ires"), in attuazione dei principi e criteri direttivi della legge n.111/2023 (cd. legge delega). La revisione ha riguardato, nello specifico, la disciplina dei redditi agrari ex art. 32 del Tuir e quella dei redditi d’impresa derivanti dalle attività agricole di cui all'art. 56-bis del Tuir. Le novità si applicano «ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo». Considerato che il DLgs.192/2024 è in vigore dallo scorso 31.12.2024, le modifiche si applicano ai redditi prodotti a partire dal 2024 (per i soggetti con periodo d’imposta solare).
La revisione della disciplina dei redditi dei terreni
In primo luogo, il D.Lgs.n.192/2024 “allinea” la normativa fiscale a quella civilistica mediante la riformulazione dell’articolo 32 del Tuir.
Si è resa, infatti, necessaria una revisione del regime di imposizione al fine di tener conto anche delle attività basate sui più evoluti sistemi di coltivazione e di quelle che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.
Una prima modifica apportata dal DLgs.192/2024 ha investito, appunto, la formulazione dell’articolo 32 del Tuir. In particolare, per effetto della riforma, la nozione di reddito agrario non richiama più l’esercizio di attività agricole «nei limiti della potenzialità del terreno», bensì si riferisce all’esercizio «delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile», rendendo solo potenziale o funzionale il collegamento con il terreno, al fine di tener conto anche delle più moderne tecniche di produzione agricola.
Sempre nell’ottica dell’allineamento, il DLgs.192/2024 integra il comma 2 dell’articolo 32 del Tuir tramite l’inserimento della lettera b-bis), che prevede una nuova categoria di attività agricola produttiva di reddito agrario, costituita dalle «attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis».
Il Decreto, pertanto, in virtù del collegamento – solo potenziale o funzionale – tra l’attività agricola e il terreno, riconduce nel novero delle attività agricole produttive di reddito agrario anche le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione. Trattasi, ad esempio, delle cd. “vertical farm”, delle “colture idroponiche” e della “micropropagazione in vitro” (che sono in grado, tra l’altro, di ridurre il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici); tali attività agricole, svolte mediante sistemi di coltivazione evoluti, sono realizzate in strutture protette, quali – oltre alle serre – i fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi, e, più in generale, gli immobili riconvertiti alle produzioni in esame.
La disposizione riguarda, dunque, le attività realizzate all’interno degli immobili rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10.
L’Agenzia, sul punto, chiarisce che per potersi configurare un reddito agrario, le due condizioni previste (sistema evoluto di coltivazione e utilizzo di immobili rientranti nelle indicate categorie catastali) devono ricorrere “congiuntamente”. Al riguardo, occorre evidenziare che è stato oggetto di modifica la lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 del Tuir, secondo cui sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario «le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste».
Di conseguenza, se il contribuente ha esercitato, nei periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore del Decreto, un’attività diretta alla produzione di vegetali, tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, ancorché accatastate, produttiva di reddito agrario l’Agenzia ritiene che, anche dopo l’entrata in vigore del Decreto, laddove l’attività esercitata non sia cambiata, al reddito agrario conseguito continui ad applicarsi la medesima disciplina.
Con riferimento al trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività di coltivazione realizzate mediante sistemi evoluti non utilizzando gli immobili citati – come, ad esempio, una coltura idroponica realizzata in una serra “leggera” (non accatastabile) – l’Agenzia ritiene, del pari, che le medesime siano riconducibili a quelle di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 del Tuir.
L’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 4), del DLgs.192/2024 introduce, inoltre, il comma 3-bis nell’articolo 32 del Tuir, il quale rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell’Economia per:
- individuare, per i terreni, le nuove classi e qualità di coltura, al fine di tener conto dei più evoluti sistemi di coltivazione;
- disciplinare le modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per le attività di produzione di vegetali;
- disciplinare le modalità di determinazione della c.d. “superficie agraria di riferimento”.
Al riguardo, si evidenzia che i redditi dominicale e agrario, determinati secondo i criteri fissati dal decreto interministeriale per qualità e classi di coltura, non potendo trovare indicazione nel catasto dei fabbricati, dovranno essere annotati in corrispondenza dell’immobile utilizzato per la produzione di vegetali.
Reddito agrario
La circolare 12/E/2025 contiene importanti precisazioni sulla determinazione del reddito agrario. In particolare, al fine di individuare la parte di attività che si considera produttiva di reddito agrario, l’articolo 32, comma 2, lett. b‑bis), del Tuir prevede l’applicazione di un criterio simile a quello previsto per la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili.
Più precisamente, la nuova disciplina prevede che:
| a regime |
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| in via transitoria | il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione, alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile, della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%; nella relazione illustrativa è chiarito che la maggiorazione del 400% della tariffa d’estimo è giustificata dalla maggiore produttività che le colture cd. “fuori suolo”, realizzate in ambienti protetti e chiusi, permettono di ottenere mediante l’utilizzo di specifiche tecnologie e sistemi di produzione innovativi. |
Per l’Agenzia, il periodo transitorio (fino all’emanazione del decreto interministeriale) individua il “limite” oltre il quale le attività agricole realizzate tramite sistemi di produzione evoluti producono reddito d’impresa; in tal caso, la superficie agraria di riferimento nella «superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile». Quindi, fino all’emanazione del decreto, le attività agricole di cui alla lettera b-bis) risulteranno produttive di reddito d’impresa nell’ipotesi in cui la superficie adibita alla produzione ecceda il doppio della superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile.
Al riguardo, la circolare precisa che il reddito relativo alla superficie eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile – determinato con i criteri previsti nel periodo transitorio – in proporzione alla superficie eccedente.
Reddito dominicale
Precisazioni prevista nella circolare anche per gli aspetti relativi la determinazione del reddito dominicale. Al riguardo, infatti, la nuova disciplina prevede che lo stesso:
- a regime, sarà determinato in base alle disposizioni del citato decreto interministeriale;
- in via transitoria, è determinato mediante l’applicazione, alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile, della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%;
In ogni caso, l’ammontare del reddito dominicale non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile oggetto di censimento al catasto dei fabbricati utilizzato per le attività dirette alla produzione di vegetali con sistemi evoluti. A tal fine, occorre confrontare il reddito dominicale, rivalutato dell’80% e del 30% con la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%. Conseguentemente, laddove l’ammontare del reddito dominicale, rivalutato dell’80% e del 30%, risulti inferiore all’ammontare della rendita catastale dell’immobile oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rivalutata del 5 %, il reddito dominicale imponibile è pari a quest’ultimo.
Con riferimento alla compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024, in caso di attività dirette alla produzione di vegetali con evoluti sistemi di coltivazione all’interno di immobili censiti al catasto dei fabbricati, la circolare in esame precisa quanto segue:
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Rendita catastale > reddito dominicale |
Se dal confronto tra la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, e il reddito dominicale, rivalutato dell’80% e del 30%, risulta “maggiore” la rendita catastale rivalutata, il contribuente è tenuto a esporre in dichiarazione (colonna 1 del quadro A del730/2025), la rendita catastale dell’immobile aumentata del 5% e divisa per il coefficiente 2,34, che permette di neutralizzare le rivalutazioni dell’80 e 30% che sono calcolate in via automatizzata dal software di compilazione. Chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi, indicando per intero la rendita catastale, può presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa, compilando la colonna 1 del quadro A e richiedendo a rimborso o riportando come eccedenza l’eventuale minor debito o maggior credito risultante da tale dichiarazione correttiva o integrativa. Esempio - se il reddito dominicale è pari a 1.000 euro e la rendita catastale dell’immobile è pari a 3.000 euro, il confronto va effettuato tra i seguenti valori: 1) 1.000 x 1,80 x 1,30 = 2.340 euro 2) 3.000 x 1,05 = 3.150 euro Poiché risulta maggiore la rendita catastale rivalutata, nella colonna 1 del quadro A va indicato il seguente importo: 3.150 / 2,34 = 1.346 euro. Il programma applicherà in via automatica le rivalutazioni dell’80% e 30% e il reddito dominicale risulterà pari a 1.346 x 1,80 x 1,30 = 3.150 euro; |
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Rendita catastale < reddito dominicale
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Se dal confronto risulta “maggiore” (o uguale) il reddito dominicale rivalutato, la colonna 1 del quadro A del 730/2025 va compilata indicando il reddito dominicale al netto delle rivalutazioni dell’80% e del 30%, che vengono operate in via automatizzata dal software. I chiarimenti valgono anche con riferimento alla compilazione della colonna 1 del quadro RA dei modelli Redditi PF/SP/ENC 2025. Non si considerano produttivi di reddito dei fabbricati – se non sono oggetto di locazione – gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività agricole dirette alla produzione dei vegetali; i redditi derivanti da tali immobili sono assoggettati a imposizione come redditi dominicali, secondo le nuove disposizioni dell’articolo 28 del Tuir. Restano, invece, assoggettati a imposizione, secondo le ordinarie regole dei redditi dei fabbricati, i redditi degli immobili dati in locazione, anche se utilizzati dal locatario nello svolgimento delle citate attività di produzione di vegetali. |
Produzione di beni realizzata mediante attività agricole
La circolare 12/2025 passa in rassegna anche le altre novità in materia apportate dal DLgs.192/2024; in particolare, nell’inserire la lettera b-ter) nel comma 2 dell’articolo 32 del Tuir, si introduce una nuova categoria di attività agricola produttiva di reddito agrario, costituita dalle «attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile».
In tal modo, rientrano nel novero delle attività agricole produttive di reddito agrario anche le produzioni di beni, sia materiali sia immateriali, derivanti dalle attività agricole che utilizzano tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici (si tratta, ad esempio, delle cessioni dei cd crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, debitamente certificati).
La nuova lettera b-ter) prevede che tali attività sono produttive di reddito agrario, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.
L’Agenzia precisa che, a tal fine, rilevano esclusivamente i corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio di attività rientranti nei limiti di cui all’articolo 32 del Tuir. Deve trattarsi dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, non potendosi considerare in tale ammontare anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui al terzo comma del medesimo articolo 2135, derivanti da attività connesse. Va da sé che nel calcolo dell’ammontare dei corrispettivi delle predette cessioni di beni non si deve tener conto dei corrispettivi delle cessioni dei beni di cui alla lettera b-ter).
Il reddito relativo alla parte di produzione e cessione di beni che eccede il limite indicato, concorre alla formazione del reddito d’impresa ed è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA.
Da ultimo, si rileva che nell’ipotesi in cui i beni di cui alla lett. b-ter) siano ceduti in un anno successivo a quello in cui sono stati prodotti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il limite di “agrarietà” debba essere calcolato nell’anno di cessione dei predetti beni e non nell’anno di “produzione”.
Al fine di meglio chiarire le diverse articolazioni della materia, la circolare 12/E/2025 fornisce alcune esemplificazioni sulla disciplina della lettera b-ter).
Novità per le società agricole
Con la circolare 12/E, l’Agenzia delle Entrate analizza anche le modifiche apportata dal DLgs.192/2024 al comma 4 dell’articolo 56-bis del Tuir. L’articolo 1, co. 1, lett. e), n. 3), del DLgs. 192/2024, infatti, “sostituisce” il comma 4 dell’articolo 56-bis del Tuir, al fine di rendere più coerente la normativa fiscale dei soggetti operanti in agricoltura che optano per la tassazione su base catastale (quali società di persone, S.r.l. e le cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ex articolo 2 del Dlgs n. 99/2024), con quella riservata alle persone fisiche. Per effetto della novità, infatti, i regimi “forfetari” disciplinati dall’articolo 56-bis del Tuir si applicano anche ai soggetti che rientrano nella fattispecie prevista all’articolo 1, comma 1093, della L. n. 296/2006 ossia alle società di persone, S.r.l. e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola e che optano per l’applicazione delle disposizioni in materia di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir.
Coerentemente, il DLgs. 192/2024 opera anche una modifica dell’articolo 81 del Tuir riguardante la modalità di determinazione del reddito complessivo di società e enti commerciali residenti. Come chiarito nella relazione illustrativa, il mutamento normativo recato all’articolo 81, comma 1, del Tuir è di mero coordinamento, per tenere conto delle modifiche apportate all’articolo 56-bis del Tuir.
Con riferimento alla determinazione della base imponibile delle società, pertanto, integrando l’ articolo 81 del Tuir mediante l’aggiunta della locuzione «fatto salvo quanto stabilito all’articolo 56-bis, comma 4», si ammette che detti soggetti, laddove configurabili come società agricole che abbiano esercitato l’opzione, determinino in modalità forfetaria il reddito d’impresa delle “altre attività agricole” secondo le disposizioni ivi previste, salvo quanto precisato in tema di attività agrituristica.
Riflessi di tale intervento sono previsti anche sulla disciplina fiscale dell’attività agrituristica. La norma dell’attività agrituristica è contenuta nell’articolo 5 della L.n.413/1991 secondo cui i «soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 [ora articolo 73] del Tuir, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento».
Pertanto, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, qualora svolgano attività agrituristica, conseguono un “reddito d’impresa” determinato secondo le modalità ordinarie.
Per effetto del nuovo comma 4 dell’articolo 56-bis del Tuir sono state estese le previsioni del comma 3 del citato articolo 56-bis – che prevede un’imposizione “forfetaria”, ai fini delle imposte sui redditi, pari al 25% dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’Iva, per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile – alle società di persone, S.r.l. e cooperative, che hanno optato per il regime catastale, di cui all’articolo 1, co. 1093, della L. n.296/2006. L’Agenzia precisa che, sebbene il comma 3 dell’articolo 56-bis del Tuir faccia riferimento alle attività dirette alla fornitura di servizi, nelle quali rientrano anche le attività di ricezione e ospitalità, le società che hanno optato per il regime catastale, non possono avvalersi del comma 3 dell’articolo 56-bis del Tuir, qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, attesa la natura di norma speciale di settore dell’articolo 5 della legge n. 413/1991.
Ne consegue che le società a responsabilità limitata e le società cooperative escluse dall’ambito soggettivo del regime, non possono determinare forfetariamente il reddito d’impresa derivante da attività agrituristica, ancorché abbiano optato per il regime catastale. Tali società continuano a determinare il reddito d’impresa esclusivamente in via analitica. Per la medesima motivazione, le società di persone che hanno optato per l’applicazione del regime catastale ex articolo 1, comma 1093, della L.n.296/2006 non possono avvalersi del comma 3 dell’articolo 56-bis del Tuir qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, ma, rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 5 della L. 413/1991, al pari di quelle che non hanno optato.
Aggiornamento delle banche dati catastali
L’articolo 2 del DLgs.192/2024 apporta modifiche alla disciplina delle “banche dati catastali”, semplificando e digitalizzando gli adempimenti per l’aggiornamento delle qualità e classi di coltura delle singole particelle indicate nel catasto rispetto a quelle effettivamente praticate. La legge delega prevede l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate. In conformità alla previsione contenuta nella legge delega, il DLgs.192/2024 introduce, in relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell’AGEA, procedure di aggiornamento, anche digitali, della qualità e delle classi di coltura praticate nelle singole particelle catastali.
In particolare, si estende a tutti i terreni monitorati dall’AGEA, la speciale modalità di rilevazione delle variazioni colturali già prevista dall’articolo 2, comma 33, del D.L.n.262/2006, con riferimento ai terreni posseduti e/o condotti nell’esercizio delle attività agricole, inseriti nelle dichiarazioni relative all’uso del suolo.
In altri termini, per i terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell’AGEA, i soggetti tenuti alla presentazione della denuncia di variazione colturale sono esonerati da tale obbligo, in quanto al relativo adempimento provvede la stessa AGEA. Come chiarito nella relazione illustrativa, l’obbligo di presentare la denuncia di variazione colturale resta limitato ai casi di variazione di qualità e classi di coltura delle singole particelle che interessano terreni non sottoposti a monitoraggio da parte dell’AGEA. Tuttavia, si demanda ad un apposito decreto l’emanazione delle relative disposizioni attuative.
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