Riprendono a marzo gli adempimenti sospesi per i comuni fuori dal cratere e per gli Istituti di credito e assicurativi nei comuni del cratere

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Con provvedimento datato 16 marzo 2010, il direttore dell’agenzia delle Entrate definisce le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione per i soggetti nei confronti dei quali non opera la proroga della sospensione prevista dall’ordinanza n. 3837 del 2009.

L’ordinanza citata ha previsto per i residenti o gli aventi sede legale nei comuni del cratere (individuati dal comma 2, dell’articolo 1 del Decreto legge n. 39/2009), con esclusione degli Istituti di credito e assicurativi, la proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, al 30 giugno 2010.

Pertanto, dovranno riprendere gli adempimenti sospesi, in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo, i comuni fuori dal cratere e gli Istituti di credito e assicurativi aventi domicilio fiscale nei comuni del cratere.

In sostanza si specifica che:

- gli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione, diversi dai versamenti, dovranno essere effettuati entro il mese di marzo 2010, mentre i versamenti non eseguiti per effetto della sospensione dovranno essere effettuati con un massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010;

- i soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti solo in via telematica entro il 31 marzo 2010 (la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso dai contribuenti che hanno chiesto al sostituto d’imposta di non operare le ritenute);

- i contribuenti che hanno percepito redditi dichiarabili con il modello 730, compreso il caso in cui devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC) e quelli che avrebbero dovuto presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti presentano la dichiarazione su modello UNICO PF a un ufficio postale, utilizzando la busta approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 13 marzo 2008;

- gli altri adempimenti, diversi da quelli citati, per i quali i termini di esecuzione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono effettuati entro il 31 marzo 2010.

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