Risarcimento a carico del revisore che omette le verifiche

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Con la sentenza n. 7919 del 17 aprile 2015, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto la domanda presentata da una Spa e volta a far valere la grave negligenza della società incaricata della revisione dei propri bilanci, per non aver rilevato il mancato versamento da parte di un azionista dei decimi relativi a un aumento di capitale deliberato nel 2001.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, respinto le censure mosse dalla società di revisione e volte a prospettare una carenza nella prova del fatto contestato ed ossia delle mancate verifiche contabili da parte della società medesima.

Secondo la Suprema corte, infatti, andava rilevato, in via dirimente, che la mancata verifica di cassa e la riconciliazione dei saldi bancari non era un fatto, positivo, da ritenere non contestato o da provare in via diretta o a mezzo di presunzioni, ma emergeva ex sé, una volta provato l'incarico e risultando pacifici i mancati versamenti.

In particolare, la Corte territoriale aveva specificamente indicato come la ricorrente fosse tenuta alle citate verifiche in forza delle specifiche contrattuali contenute nella lettera d'incarico, tra le quali era espressamente inclusa l'attività di “verifica fisica delle consistenze di cassa e dei titoli in portafoglio”, un controllo, ossia, di sostanza e non di forma.
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