Risarcimento da infortunio in itinere: la rendita INAIL va detratta

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Risarcimento da infortunio in itinere: la rendita INAIL va detratta

Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale esistente in tema di risarcimento al dipendente conseguente ad infortunio in itinere, fornendo chiarimenti su come computare, rispetto all’ammontare del danno risarcibile, la rendita per l’inabilità permanente riconosciuta dall’INAIL, ovvero se quest’ultima debba o meno essere scomputata.

Lo hanno fatto con sentenza n. 12566 depositata il 22 maggio 2018, enunciando il principio di diritto secondo cui l’importo della rendita corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito.

Nel testo della decisione, gli Ermellini hanno sottolineato come, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita INAIL costituisca una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro.

Secondo la Corte suprema, il ristoro del danno coperto dall’assicurazione obbligatoria può presentare, indubbiamente, delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico. Tuttavia, la rendita corrisposta dall’INAIL soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale è addebitabile l’infortunio in itinere subito dal lavoratore.

Riconosciuta la rendita, è l’INAIL che può rifarsi sul terzo per la parte corrisposta

Nel caso esaminato, è stata confermata la statuizione con cui la Corte d’appello aveva concluso che dall’ammontare del risarcimento liquidato ad un uomo, infortunatosi sulla via del lavoro, dovesse essere detratto il valore capitalizzato della rendita INAIL ricevuta per il medesimo evento dannoso.

I giudici di Piazza Cavour hanno, altresì, evidenziato che, avendo l’INAIL erogato una rendita per l’infortunio subito, l’assicurato-danneggiato poteva agire contro il terzo responsabile per il risarcimento del danno, ma limitatamente all’ulteriore pregiudizio riportato, essendo il responsabile tenuto, per la parte corrispondente al valore capitale della rendita, nei soli confronti dell’ente gestore dell’assicurazione sociale, ormai subentrato, a seguito del pagamento o del riconoscimento della spettanza della prestazione assicurativa, nei diritti dell’assicurato.

Reversibilità non va detratta dal risarcimento del danno

Da segnalare un’ulteriore sentenza, la n. 12564, pronunciata sempre dalle Sezioni Unite civili in pari data, riguardante, in questo caso, il risarcimento del danno dovuto al familiare superstite della vittima di un sinistro stradale e, in particolare, il rapporto tra ammontare riconosciuto e pensione di reversibilità.

Anche in questa vicenda, i giudici del Massimo Collegio di legittimità hanno risolto un contrasto interpretativo in essere, enunciando il principio di diritto secondo cui “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto”.

In detta ipotesi, la Cassazione ha riscontrato una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in detrazione rispetto alle conseguenze negative derivanti dall’illecito.

Il trattamento previdenziale – si legge in decisione – non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso “disegno attributivo causale”; la relativa causa, infatti, va individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge, ovvero una “serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte”.

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