Risarcimento “ordinario”

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a Sezioni unite, con sentenza 11650 del 18 maggio stabilito che non è di competenza del giudice tributario la lite fiscale tra privati. Partendo dal caso portato in esame, ha stabilito che la giurisdizione del giudice tributario si delimita entro i confini delle contestazioni operate dai sostituiti d’imposta relative alla legittimità della ritenuta eseguita dal sostituto, mai del danno derivato dalla retribuzione ritardata, di competenza del giudice ordinario in quanto non si tratta di controversia che attiene all’esistenza o all’entità dell’obbligazione tributaria. La decisione ribadisce ciò che era stato affermato in una precedente sentenza (16158/02), sempre delle Sezioni unite, in cui si stabiliva il principio per cui non è attribuibile alle Commissioni tributarie la competenza nelle controversie che vengono proposte da un soggetto privato nei confronti di un altro privato, ma è necessario che la domanda sia rivolta all’ente impositore. 

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