Licenziamento illegittimo: regime contributivo tra nullità e annullabilità

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In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, l’obbligo contributivo sulle somme dovute a titolo risarcitorio varia in funzione della natura del vizio del recesso.

In caso di nullità o inefficacia del licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a versare integralmente i contributi, anche per la quota a carico del lavoratore, con conseguente diritto di quest’ultimo a percepire le somme al lordo.

Nelle ipotesi di licenziamento annullabile, invece, l’obbligo contributivo sorge con la pronuncia giudiziale e il datore può corrispondere le somme al netto, a condizione che provveda contestualmente al versamento dei contributi agli enti previdenziali.

Risarcimento da licenziamento: ritenute fiscali e contributive dovute

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8067 del 1° aprile 2026, esamina in modo organico il trattamento fiscale e previdenziale delle somme riconosciute a titolo di risarcimento in caso di licenziamento illegittimo, offrendo chiarimenti di rilievo sul piano applicativo.

In particolare, viene ribadita la distinzione tra la fase di liquidazione giudiziale del credito, che avviene al lordo, e la successiva fase di pagamento, nella quale operano le ritenute fiscali e contributive.

Viene inoltre confermata la permanenza del ruolo del datore di lavoro quale sostituto d’imposta anche dopo la cessazione del rapporto, mentre, sul piano previdenziale, sono precisati i criteri di imputazione degli oneri contributivi in relazione alla natura del vizio del licenziamento.

Il caso esaminato

Ricostruzione dei fatti

La controversia trae origine da una precedente pronuncia che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento di due lavoratori, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

In sede esecutiva, il datore di lavoro quantificava le somme dovute in misura lorda, ma ne effettuava il pagamento in misura netta, applicando le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente.

Le posizioni delle parti

I lavoratori contestavano tale modalità di adempimento.

A loro avviso, poiché il rapporto di lavoro era cessato da tempo, il datore non poteva più qualificarsi come sostituto d’imposta. Da questa premessa facevano discendere l’illegittimità delle trattenute operate e sostenevano che le somme dovessero essere corrisposte integralmente, con conseguente assunzione diretta, da parte loro, degli obblighi fiscali e contributivi.

Il datore di lavoro, al contrario, affermava la permanenza degli obblighi di sostituzione fiscale anche in assenza di un rapporto di lavoro ancora in essere. Evidenziava inoltre che la natura delle somme, comunque riconducibili al rapporto di lavoro, imponeva l’applicazione delle ritenute previste dalla legge al momento del pagamento.

L’iter processuale

Il giudizio di primo grado e l’appello

I lavoratori avevano inizialmente agito in via monitoria, ottenendo un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme ritenute dovute al lordo.

Il datore di lavoro proponeva opposizione avverso tale provvedimento e il Tribunale la accoglieva, ritenendo legittima l’applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali sulle somme riconosciute a titolo risarcitorio, in quanto obbligo imposto dalla legge anche nella fase di esecuzione della condanna.

La Corte d’Appello confermava integralmente la decisione di primo grado, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le somme collegate al rapporto di lavoro restano soggette al regime delle ritenute anche se corrisposte dopo la cessazione del rapporto e anche se erogate a titolo risarcitorio.

Il ricorso per cassazione

Avverso la decisione della Corte territoriale, i lavoratori proponevano ricorso per cassazione, articolando più motivi di censura. In particolare, deducevano la violazione della disciplina in materia di sostituto d’imposta, di cui all’art. 64 del DPR n. 600 del 1973, sostenendo che tale qualifica non potesse più sussistere una volta cessato il rapporto di lavoro.

Contestavano inoltre l’errata applicazione del regime di tassazione separata previsto dall’art. 17 del TUIR, nonché l’illegittimità delle ritenute previdenziali operate sulle somme risarcitorie. Venivano infine prospettati vizi motivazionali, anche in relazione alla mancata ammissione di una consulenza tecnica contabile ritenuta necessaria ai fini della corretta quantificazione degli importi dovuti.

La questione giuridica centrale

La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte riguarda la corretta individuazione del regime giuridico applicabile alle somme riconosciute a titolo risarcitorio in caso di licenziamento illegittimo, con particolare riguardo alle modalità di erogazione e agli obblighi fiscali e contributivi connessi.

Il primo profilo concerne la distinzione tra liquidazione del credito al lordo e pagamento al netto. Occorre infatti stabilire se il lavoratore abbia diritto a percepire integralmente l’importo liquidato in sede giudiziale oppure se il datore possa legittimamente operare le ritenute al momento dell’erogazione.

Il secondo profilo riguarda la permanenza della qualifica di sostituto d’imposta in capo al datore di lavoro anche in assenza di un rapporto ancora in essere. La questione consiste nel verificare se tale funzione debba essere collegata al momento del pagamento delle somme, indipendentemente dalla cessazione del rapporto.

Il terzo profilo riguarda il regime delle ritenute previdenziali. In particolare, si tratta di chiarire come debbano essere imputati gli obblighi contributivi, distinguendo tra ipotesi di licenziamento nullo o inefficace e ipotesi di licenziamento annullabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e affermato principi di diritto di particolare rilievo, sia con riferimento al trattamento fiscale delle somme risarcitorie, sia con riguardo agli oneri contributivi.

La liquidazione del credito tra lordo e netto

Il Collegio di legittimità, in primo luogo, ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il credito di lavoro, anche quando assume natura risarcitoria, deve essere accertato e liquidato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. La determinazione giudiziale ha infatti ad oggetto l’entità del credito spettante, senza incidere sugli obblighi di prelievo che sorgono in un momento successivo.

Le ritenute operano esclusivamente nella fase esecutiva, cioè al momento del pagamento, quando il datore è tenuto ad adempiere agli obblighi fiscali e contributivi previsti dall’ordinamento. Tale impostazione si colloca nel solco di precedenti consolidati, tra cui Cass. 28 ottobre 1983, n. 6407, Cass. 16 maggio 1996, n. 4534, e Cass. 21 febbraio 2001, n. 2544.

La distinzione tra fase di accertamento del credito e fase di esecuzione del pagamento consente di evitare duplicazioni o alterazioni del credito riconosciuto al lavoratore.

Il trattamento fiscale delle somme risarcitorie

L’imponibilità delle somme

La Suprema Corte ha poi confermato che le somme riconosciute a titolo risarcitorio in caso di licenziamento illegittimo assumono rilevanza fiscale quando sono dirette a compensare la perdita di redditi da lavoro non percepiti, configurandosi quindi come componenti sostitutive di reddito, vale a dire come lucro cessante.

In questa prospettiva, la natura risarcitoria non esclude l’imponibilità, poiché il ristoro patrimoniale si collega direttamente al mancato guadagno derivante dal rapporto di lavoro. Tale orientamento è già presente nella giurisprudenza di legittimità, come risulta, tra le altre, da Cass. 21 febbraio 2019, n. 5108, e Cass. 27 marzo 2023, n. 8615.

La permanenza del ruolo di sostituto d’imposta

La Corte ha affermato inoltre che il datore di lavoro conserva la qualifica di sostituto d’imposta anche quando il rapporto sia cessato. Tale funzione, infatti, non dipende dalla permanenza del vincolo contrattuale, ma dal momento dell’erogazione delle somme.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973, il datore è tenuto a operare le ritenute fiscali al momento del pagamento, in relazione a emolumenti comunque riconducibili al rapporto di lavoro. Questo obbligo non viene meno né per effetto della cessazione del rapporto né per il sopravvenuto pensionamento del lavoratore.

La Cassazione ha richiamato, sul punto, l’orientamento secondo cui l’obbligo di ritenuta sorge al momento dell’effettiva corresponsione delle somme, come già affermato da Cass. 29 giugno 1982, n. 3912, e ritiene compatibile tale disciplina anche con il regime di tassazione separata, in linea con Cass. 8 aprile 2004, n. 6910.

Il regime delle ritenute previdenziali

Il quadro normativo di riferimento

Sul piano previdenziale, la Corte di cassazione ha richiamato gli artt. 19 e 23 della legge n. 218 del 1952, che disciplinano il riparto dell’obbligazione contributiva tra datore di lavoro e lavoratore. Letti alla luce dei principi generali in materia di contribuzione obbligatoria, tali articoli individuano nel datore il soggetto tenuto al versamento dei contributi, con possibilità di trattenere la quota a carico del lavoratore entro limiti ben definiti.

Il sistema è orientato a garantire la regolarità della posizione previdenziale e a impedire che l’inadempimento datoriale si traduca in un pregiudizio economico per il lavoratore.

L’evoluzione giurisprudenziale

Gli Ermellini hanno ricostruito l’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale in materia di obblighi contributivi conseguenti a licenziamento illegittimo. In una prima fase, si affermava la continuità del rapporto previdenziale anche nel periodo successivo al licenziamento, come evidenziato da Cass. 4 aprile 2008, n. 8800.

Successivamente, le Sezioni Unite, con Cass. 18 settembre 2014, n. 19665, hanno introdotto una distinzione decisiva tra nullità o inefficacia del licenziamento, da un lato, e annullabilità del licenziamento, dall’altro, chiarendo che, nel secondo caso, il rapporto resta interrotto fino alla pronuncia giudiziale.

Tale impostazione è stata poi ribadita da Cass. 20 novembre 2017, n. 27450, e da Cass. 26 maggio 2023, n. 14778, consolidando il principio secondo cui gli effetti contributivi devono essere modulati in funzione della natura del vizio che affligge il recesso.

La distinzione tra licenziamento nullo e licenziamento annullabile

Alla luce di tale evoluzione interpretativa, la Cassazione ha operato una netta distinzione tra le due fattispecie.

Nel caso di licenziamento nullo o inefficace, la sentenza ha natura dichiarativa e il rapporto di lavoro è considerato come mai interrotto. Ne deriva che l’obbligo contributivo sussiste sin dall’origine e deve essere adempiuto integralmente “ora per allora”. In tale contesto, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico anche della quota di contribuzione normalmente gravante sul lavoratore. La conseguenza è che le somme dovute a titolo risarcitorio devono essere corrisposte al lordo delle ritenute previdenziali.

Diversamente, nelle ipotesi di licenziamento annullabile, la sentenza ha natura costitutiva e determina la ricostituzione del rapporto con effetto ex tunc. Tuttavia, fino alla pronuncia giudiziale, il rapporto deve considerarsi interrotto, con conseguente assenza dell’obbligo contributivo. Tale obbligo sorge solo a seguito della sentenza e consente al datore di lavoro, ove provveda tempestivamente al versamento dei contributi, di trattenere la quota a carico del lavoratore e di corrispondere quindi le somme in misura netta.

Il limite posto a tutela del lavoratore

La Corte di legittimità ha precisato, in termini generali, che il lavoratore non può essere gravato da obblighi contributivi su somme che non abbia effettivamente percepito. L’assetto degli oneri previdenziali deve quindi risultare coerente con la funzione risarcitoria delle somme riconosciute, evitando che il ristoro del danno si traduca in un aggravio economico per il lavoratore.

I principi di diritto affermati

Sul piano fiscale, la pronuncia ha ribadito che la condanna deve essere liquidata al lordo, mentre il datore di lavoro è tenuto, al momento del pagamento, ad applicare le ritenute, a versare le relative somme all’erario e a corrispondere al lavoratore l’importo netto.

Sul piano previdenziale, la Cassazione ha distinto tra licenziamento nullo o inefficace, che comporta il pagamento al lordo in quanto i contributi restano integralmente a carico del datore anche per la quota del lavoratore, e licenziamento annullabile, che consente invece il pagamento al netto, purché il datore provveda contestualmente al versamento contributivo agli enti previdenziali.

Di seguito i principi di diritto enunciati nella sentenza:

"In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, occorre distinguere - ai fini dell’obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, alla stregua dell'art. 23 della legge n. 218 del 1952 - tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa; nel secondo caso, il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è invece legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza".

E ancora:

"L’accertamento e la condanna del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni a titolo risarcitorio per licenziamento illegittimo va effettuata senza considerare gli oneri fiscali gravanti sul datore di lavoro come sostituto d’imposta; tuttavia, il datore di lavoro legittimamente al momento del pagamento, effettua le ritenute e corrisponde il dovuto al netto delle quote di pertinenza fiscale versate all’erario come sostituto d’imposta".

La decisione finale

La Suprema Corte ha concluso per il rigetto integrale del ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate. In considerazione della complessità delle questioni affrontate, caratterizzate dall’intreccio tra profili lavoristici, fiscali e previdenziali, dispone la compensazione delle spese di lite.

Viene così confermata la legittimità dell’operato del datore di lavoro, sia con riferimento alle ritenute fiscali, sia con riguardo a quelle previdenziali, nei limiti e secondo i criteri delineati in motivazione.

Licenziamento illegittimo, risarcimento e ritenute

La pronuncia n. 8067/2026 si inserisce nel solco di un orientamento già consolidato, ma offre una ricostruzione sistematica dei rapporti tra disciplina lavoristica, fiscale e previdenziale.

In particolare, ribadisce la distinzione tra liquidazione del credito al lordo e pagamento al netto, conferma la permanenza del ruolo del datore di lavoro quale sostituto d’imposta anche dopo la cessazione del rapporto e chiarisce in modo puntuale il regime contributivo applicabile in relazione alla natura del vizio del licenziamento.

Ne emerge un quadro interpretativo unitario, che contribuisce a rendere più chiari i criteri di imputazione degli oneri fiscali e previdenziali sulle somme riconosciute a titolo risarcitorio in caso di licenziamento illegittimo.

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