Ritardo nella prognosi della patologia letale? Danno in re ipsa

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Ritardo nella prognosi della patologia letale? Danno in re ipsa

Per la Cassazione, la violazione del diritto di poter scegliere liberamente i propri percorsi esistenziali, per chi è affetto da una patologia con esito certamente infausto, determina la lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale.

Non sono necessarie ulteriori prove

Detta ultima lesione è, ossia, tale da non richiedere, una volta che sia attestato il colpevole ritardo diagnostico della grave condizione patologica da parte dei sanitari convenuti, l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, e può giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa.

E’ questo il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità con ordinanza n. 7260 del 23 marzo 2018, nell’ambito di una vicenda processuale nella quale la moglie e la figlia di un paziente, deceduto a seguito di adenocarcinoma, avevano convenuto in giudizio i sanitari ritenuti responsabili della tardiva diagnosi della grave patologia sofferta dal loro congiunto, i quali avevano colpevolmente trascurato di avviarlo ai necessari approfondimenti diagnostici.

Nel dettaglio, è stato accolto il ricorso promosso dalle originarie attrici avverso la decisione di merito che aveva negato loro il risarcimento dei danni sofferti; la causa è stata, conseguentemente, rinviata alla Corte d'appello che dovrà, quindi, provvedere al riscontro della consistenza effettiva del danno denunciato dalle due donne, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

Cartella clinica incompleta per dimostrare il nesso causale 

Si segnala, a seguire, un’altra interessante decisione in tema di responsabilità medica, la n. 7250 depositata dalla Corte di cassazione sempre nella data del 23 marzo 2018.

In questa è stato affermato il principio secondo cui l’eventuale incompletezza della cartella clinica può essere utilizzata dal giudice di merito per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.

Per verificare che l’incompletezza rilevi ai fini del decidere, occorrerà procedere ad una duplice verifica valutando:

  • da un lato, se l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella;
  • dall'altro, se il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, “incombendo sulla struttura sanitaria e sul medico dimostrare che nessun inadempimento sia a loro imputabile ovvero che esso non è stato causa del danno, incombendo su di essi il rischio della mancata prova”.
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