RLS eleggibile fra i lavoratori non appartenenti alla RSA?

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E' stato chiesto alla Commissione competente in materia di salute e sicurezza se, per le imprese con più di 15 lavoratori, sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se, diversamente, l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle RSA.

La Commissione, con la risposta all’interpello n. 20 del 6 ottobre 2014, ha sottolineato come la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, sia stata quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

Pertanto, come espressamente previsto dall’art. 47, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge n. 300/70.
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