Scudo ter ultimo atto

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I chiarimenti agenziali resi da circolare 49 del 23 novembre 2009 chiudono il ciclo delle interpretazioni di prassi intorno allo strumento scudo. Il riferimento di norma è l’articolo 13-bis del Dl n. 78/2009 (Legge n. 102). In ambito soggettivo, una prima precisazione (paragrafo 1.1) interessa le modalità d’emersione degli eredi: se il titolare della attività detenute in territorio estero è deceduto in data anteriore al 31.12.2008, all’erede sta di presentare la dichiarazione riservata a nome proprio, quale contribuente interessato che sana le proprie violazioni del monitoraggio e quelle commesse dal de cuius negli anni precedenti, nonché l’imposta di successione dovuta sui beni ereditati e rimpatriati o regolarizzati. Ancora sui soggetti, una seconda spiegazione riguarda le Fondazioni, specie che presentino tutte le caratteristiche tipiche di un trust irrevocabile di tipo misto (paragrafo 1.2), distinguendo tra: la Fondazione istituita da almeno un soggetto residente in Italia e che tra i beneficiari abbia almeno un soggetto italiano, la quale potrà essere considerata un soggetto residente in Italia e, ai fini della dichiarazione, compilerà gli appositi quadri del modello Unico per gli Enti non commerciali; la Fondazione che si trovi in uno Stato che non ammetta lo scambio di informazioni, nel qual caso l’emersione delle attività detenute all’estero potrà essere effettuata dai beneficiari italiani, se ne ricorrano le condizioni indicate nella circolare n. 43/E dell’anno. Ora i soggetti CFC (paragrafo 1.3): al quesito per quale importo debbano essere valorizzate le attività che la Controlled Foreign Company indicherà nella dichiarazione riservata (dovranno essere presentate tante dichiarazioni riservate quanti sono i partecipanti persone fisiche che hanno interesse all’emersione), la prassi amministrativa fiscale risponde ritenendo che l’importo da indicare in ciascuna dichiarazione non potrà eccedere la quota di patrimonio netto al 31 dicembre 2008 riferibile a ciascun partecipante, incrementata di eventuali finanziamenti alla CFC effettuati dal partecipante stesso.

V'è poi un numero di precisazioni circa l’ambito oggettivo: sui Fondi pensione esteri, la circolare 49 osserva come il residente fiscale italiano iscritto al Fondo abbia l’onere di indicare l’ammontare dei contributi versati al Fondo stesso, nella Sezione II del modulo RW, e i trasferimenti relativi ai contributi effettuati nel periodo d’imposta, nella Sezione III del medesimo modulo, altrimenti violando gli obblighi in tema di monitoraggio fiscale; sulle stock option è invece ritenuto che i titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti che danno la possibilità di acquistare ad un determinato prezzo azioni della società estere con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti, siano da indicare nel modulo RW solo nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, poiché in questo solo caso il beneficiario dispone di un valore all’estero. Si rimanda alla lettura del documento 49 per gli ulteriori chiarimenti di sfera oggettiva.

Passando ora al paragrafo (il 3.) che è dedicato all’imposta straordinaria nella misura fissata al 5 per cento, la replica del Fisco consiste nella doppia precisazione che quest’imposta si applica sul valore delle attività detenute alla data del 31 dicembre 2008, indicato nella dichiarazione riservata, e che sui redditi realizzati successivamente a tale data sono dovute le ordinarie imposte sui redditi.

Entro il 15 dicembre 2009 (paragrafo 4.5, rubricato: “Cause ostative al completamento delle operazioni entro il termine”) il contribuente dovrà aver corrisposto l’imposta straordinaria all’intermediario e aver avviato le procedure necessarie a consentire l’effettivo rimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività detenute all’estero. Oltre, l’istituto bancario rilascia una dichiarazione al pagamento dell’imposta sostitutiva ed una seconda alla chiusura dello scudo.

Un paragrafo, il 6., porta titolo: REDDITI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE. Il 6.2 tratta degli OICVM esteri non armonizzati, chiarendo che i relativi proventi vanno inclusi nel reddito complessivo del sottoscrittore, con applicazione di una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto qualora siano percepiti per il tramite di un sostituto d’imposta residente.

Nel paragrafo 8.2 si chiede: ove un soggetto abbia ricevuto il “questionario relativo alle disponibilità costituite all’estero” può avvalersi delle procedure di emersione delle attività detenute all’estero? La risposta dall’Agenzia è di segno contrario: il soggetto cui sia stato notificato quel questionario e abbia detenuto alcuni degli investimenti ovvero compiuto alcune delle operazioni finanziarie indicate in dettaglio nei quesiti da 1 a 5 del questionario stesso non può procedere all’effettuazione delle operazioni di regolarizzazione o rimpatrio.

Non è ravvisabile quale causa ostativa all’efficacia dello scudo ter, sostiene ancora il Fisco dietro puntuale domanda nell’ottavo dei dieci paragrafi di cui la circolare si compone, la “notizia” della richiesta istruttoria che i soggetti terzi indicati nell’articolo 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973, destinatari della stessa (tra cui le banche), devono immediatamente dare al soggetto verificato, in forza del disposto di cui all’ultimo periodo della citata disposizione, in quanto si tratta di una “informativa” che non può ritenersi idonea a soddisfare il requisito della “formale conoscenza” da parte del contribuente dell’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria. La comunicazione effettuata dall’intermediario finanziario proviene, infatti, da un soggetto diverso dall’Amministrazione finanziaria, non è richiesta alcuna forma specifica per la sua comunicazione al contribuente ed infine la norma non prevede alcuna conseguenza per l’inosservanza di tale obbligo di comunicazione.

Cogliamo occasione per rammentare la vicina scadenza del 15 dicembre 2009 per le operazioni da scudo fiscale tre. 

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