Sequestro di prevenzione impugnato dal curatore fallimentare

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Sequestro di prevenzione impugnato dal curatore fallimentare

Il curatore fallimentare può impugnare il sequestro di prevenzione dell’azienda disposto dopo la dichiarazione del fallimento?

Al quesito ha risposto la Corte di cassazione, pronunciandosi in una vicenda processuale che aveva visto la curatela fallimentare di una Spa in liquidazione opporsi al sequestro di prevenzione disposto dal Tribunale sull'intero compendio aziendale della società.

Prevenzione prevale sul fallimento?

La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile detta impugnazione, privilegiando la scelta del legislatore del 2011 della prevalenza della prevenzione sul fallimento, indipendentemente dal momento in cui interviene la declaratoria di quest’ultimo, ossia indifferentemente prima o dopo l’adozione del decreto di sequestro.

Conclusione, questa, non condivisa dalla Suprema corte che, con sentenza n. 38573 del 18 settembre 2019, ha annullato il provvedimento dei giudici di secondo grado e rinviato per un nuovo giudizio di merito.

Nella loro pronuncia, gli Ermellini hanno ricordato le disposizioni di cui agli articoli 52 e seguenti del Decreto legislativo n. 159/2011, di disciplina delle relazioni fra i beni attinenti ai diritti dei terzi e il provvedimento di prevenzione reale.

Hanno così evidenziato che le disposizioni da prendere in considerazione per regolare le connessioni tra sequestro di prevenzione e fallimento sono quelle di cui agli articoli 63 e 64 del D. Lgs. citato: la prima previsione concerne l’ipotesi in cui il fallimento sia dichiarato dopo la misura di prevenzione, la seconda riguarda, invece, il caso opposto.

Nel giudizio in esame, come detto, il sequestro era intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento e, comunque, non nell’ambito di un procedimento penale ma di una misura di prevenzione.

Ruolo del curatore fallimentare

Il curatore - si legge nella decisione - è un soggetto che al momento del fallimento diventa titolare di posizioni processuali proprie, subentrando in tutte le azioni attive e passive che si rinvengono nel patrimonio dell’impresa fallita.

Le stesse Sezioni Unite penali, occupandosi delle connessioni tra sequestro preventivo e fallimento, hanno sottolineato come il ruolo del curatore “emerge dalle fonti del suo potere, dalle finalità istituzionalmente collegate al suo agire e dai controlli che presidiano la sua attività gestoria”.

Conseguentemente, non lo si può ritenere semplicemente come un soggetto privato che agisce in rappresentanza o sostituzione del fallito e/o dei creditori, ma piuttosto “come organo che svolge una funzione pubblica nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, incardinato nell’ufficio fallimentare a fianco del tribunale e del giudice delegato”.

Curatore può opporsi al sequestro, anche prima della novella

Così, la combinazione fra la nuova disciplina degli artt. 63 e 64 citati e la novità costituita dalla autonoma appellabilità del sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione, permette di distinguere la figura del curatore fallimentare nell’ambito del procedimento di prevenzione reale, rispetto a quella che esso occupa in procedimenti similari e di riconoscergli la legittimazione a impugnare la misura cautelare reale nell’ipotesi di fallimento già in precedenza dichiarato.

Nella decisione, la Seconda sezione penale ha evidenziato come il legislatore, da ultimo, nella redazione del Decreto legislativo n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), abbia introdotto un’espressa disposizione che legittima il curatore alla richiesta di riesame e appello contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro, oltre che a ricorrere in cassazione, ciò, tuttavia, con decorrenza da agosto 2020.

Una novità, questa, che a detta dei giudici di Piazza Cavour non può che confermare la correttezza della soluzione adottata nel caso in esame.

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